Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 751 del 16/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 751 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 3015-2008 proposto da:
CITIEFFE S.R.L. 03920900374, in persona del legale
rappresentante CLAUDIA TAGLIANI, elettivamente
domiciliata in ROMA, Via DE’ CALBOLI FULCERI PAULUCCI
N. 9, presso lo studio dell’avvocato DE LEONARDIS
FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati DELUCCA GIOVANNI, BONACORSI ARCONOVALDO,
BENENATI CLAUDIO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

IMMOBILIARE PALIO DI LUIGI BONI S.A.S., in persona del

1

Data pubblicazione: 16/01/2014

suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MUGGIA 21, presso lo studio
dell’avvocato LIBERATORE ROBERTO, rappresentata e
difesa dall’avvocato GRIFFO GIUSEPPE, giusta delega in
atti;

nonchè contro

TIEPOLO DI MAURO GRUPPIONI S.A.S. ;
– intimato –

sul ricorso 7091-2008 proposto da:
TIEPOLO DI MAURO GRUPPIONI S.A.S. 03581400961, in
persona del legale rappresentante MAURO GRUPPIONI
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86,
presso lo studio dell’avvocato CAVASOLA PIETRO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRATTA
UMBERTO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CITIEFFE

S.R.L.,

in

del

persona

suo

legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, Via
DE’ CALBOLI FULCERI PAULUCCI N. 9, presso lo studio
dell’avvocato DE LEONARDIS FRANCESCO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
BENENATI CLAUDIO, DELUCCA GIOVANNI, BONACORSI
ARCONOVALDO, giusta delega in atti;
– controrlcorrente –

2

– controricorrente –

nonchè contro

IMMOBILIARE PALIO DI LUIGI BONI S.A.S.;
– intimato

avverso la sentenza n. 1206/2006 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 27/06/2007 R.G.N. 1579/2004;

udienza del 06/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato FRANCESCO DE LEONARDIS;
udito l’Avvocato ROBERTO LIBERATORE;
udito l’Avvocato PIETRO CAVASOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
l’accoglimento del primo e secondo motivo, rigetto nel
resto per il ricorso principale, inammissibilità del
ricorso incidentale.

3

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

L’ Immobiliare Palio di Rino Gruppioni e C., con ricorso del 25
novembre 1999, notificato il 7 gennaio 2000, conveniva in
giudizio la s.r.l. Citieffe, cessionaria del contratto di
locazione dell’ immobile denominato “Villa della Salute”,

l’udienza del 24 febbraio 2000, chiedendone la risoluzione per
grave

inadempimento.

La

convenuta

proponeva

domande

riconvenzionali in relazione alle quali era fissata nuova
udienza per il 9 maggio 2000. Poiché a detta udienza l’ attrice
eccepiva l’ omessa notifica della memoria che le conteneva, la
convenuta, pur specificando che l’ incombente competeva alla
cancelleria, consegnava l’ atto al difensore dell’ attrice che
replicava con memoria del 30 giugno 2000 ai sensi dell’ art.
183 cod. proc. civ. per l’ udienza del 13 luglio 2000.
Espletata l’ istruttoria hic ed inde proposta, con sentenza del
4

agosto

2004

il

Tribunale

accoglieva

la

domanda

riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento del danno
alla reputazione e all’ immagine subito dalla s.r.l. Citieffe
per le gravi ed ingiustificate accuse della locatrice di
maltrattamento dei ricoverati e sulla conduzione dell’ impresa,
e rigettava tutte le altre domande.
La s.a.s.

Tiepolo di Mauro Gruppioni,

usufruttuaria e

cessionaria dal 2003 del ramo di azienda che concerneva
l’immobile locato, appellava detta sentenza e la s.r.l.
Citieffe proponeva appello incidentale, notificandolo il 20
4

stipulato il 12 luglio 1991 con l’ Agraria s.r.1., per

aprile

all’

2005

appellante

principale

e

alla

s.a.s.

Immobiliare Palio di Luigi Boni e &.
Con sentenza del 27 giugno 2007 la Corte di Appello di Bologna
ha dichiarato l’ inammissibilità dell’ appello della s.a.s.
Tiepolo per inosservanza dell’ ordine di integrare il

Immobiliare Palio, richiesto espressamente dalla società
Citieffe,

che

aveva

altresì

eccepito

il

difetto

di

legittimazione della società Tiepolo ad impugnare capi della
sentenza estranei al rapporto di locazione – in particolare le
domande di risarcimento danni per fatti illeciti
decadenza,

e, per

delle domande riconvenzionali della predetta

Citieffe non avendo né la stessa richiesto, né il giudice
disposto, il differimento dell’ udienza del “9 maggio 2005” ai
sensi dell’ art. 418 c.p.c., necessario anche nel caso di
accettazione del contraddittorio, peraltro assente nella
fattispecie, sì che la causa era proseguita malgrado l’ omessa
notifica delle domande riconvenzionali alla società Immobiliare
Palio, in violazione del principio del contraddittorio ancorché
alla suddetta udienza del 9 maggio la Citieffe avesse
consegnato al difensore della società Palio la comparsa di
risposta contenente le riconvenzionali, senza però ulteriori
istanze sul punto.
Ricorre in via principale la s.r.l. Citieffe cui resiste la
Tiepolo s.a.s. che ha altresì proposto ricorso incidentale a
cui resiste la Citieffe. Resiste Luigi Boni, già socio
5

contraddittorio nei confronti della sua dante causa, s.a.s.

accomandatario della s.a.s. Immobiliare Palio, assumendo che la
società è stata cancellata dal registro delle imprese nel 2005.
Motivi della decisione

1.- Ritenuta l’ integrità del rapporto processuale essendosi
costituito Luigi Boni, già socio accomandatario della s.a.s.

debiti sociali –

cancellata dal registro delle imprese nel

corso del giudizio di secondo grado, ma senza che il difensore
della stessa abbia dichiarato l’ evento

e peraltro la

sentenza impugnata non è stata emessa nei confronti della
s.a.s. Immobiliare Palio benché ad essa, come evidenziato in
narrativa,
s.r.l.

è stato notificato l’ appello incidentale della

Citieffe che però non lamenta nessuna omissione al

riguardo con il primo motivo detta società deduce:
“Violazione e falsa applicazione di legge (art. 418 c.p.c. in
relazione all’ art. 360 comma l, sub 3 c.p.c.)” in quanto,
avendo essa Citieffe chiesto il differimento della prima
udienza e depositato la memoria contenente le domande
riconvenzionali, spettava alla cancelleria notificarla alla
controparte. Comunque, essendo stata differita al 9 maggio 2000
la prima udienza, fissata dall’ attrice al 24 febbraio 2000, ed
essendo stata ulteriormente rinviata ai sensi dell’ art. 420
c.p.c. al 13 luglio 2000 proprio per consentire all’ attrice
di difendersi non essendole stata notificata detta memoria,
nessuna nullità poteva esser dichiarata dal giudice, essendosi
raggiunto lo scopo della norma. Quindi conclude con il seguente
6

Immobiliare Palio – e che perciò risponde illimitatamente dei

quesito di diritto: “Se l’ art. 418 c.p.c., ai fini della
proposizione della domanda riconvenzionale, imponga al
convenuto la sola formulazione dell’ istanza di differimento
della prima udienza, oppure se sia previsto, come condizione di
ammissibilità della domanda, riconvenzionale, l’avvenuta

dell’udienza ad opera della cancelleria. Conseguentemente se
l’omessa comunicazione della domanda riconvenzionale all’attore
ad opera della cancelleria comporti la decadenza della medesima
riconvenzionale proposta dal convenuto e, nell’eventualità, se
non possa esservi sanatoria conseguente alla accettazione del
contraddittorio, mediante deposito di memoria difensiva di
replica in vista della successiva udienza”.
2.- Con il secondo motivo deduce: “Omessa, contraddittoria ed
insufficiente motivazione circa un fatto controverso (in
relazione all’ art. 360, comma 1, sub 5 c.p.c.)” per non aver i

notifica della comparsa e del decreto di differimento

giudici di appello considerato che all’ udienza del 9 maggio 6 2-5
2000, differita ai sensi dell’ art. 418 c.p.c., la Citieffe ha
consegnato alla società Immobiliare Palio la memoria contenente
la riconvenzionale,

così ovviando all’

omissione della

cancelleria, e quest’ ultima si è difesa con memoria, sanando
qualsiasi nullità e instaurando il contraddittorio sulle
riconvenzionali, e conclude con il seguente quesito di diritto:
“intervenuta rifissazione per due volte della prima udienza ex
art. 420 c.p.c. (9 maggio 2000 e 13 luglio 2000), la prima
disposta ai sensi dell’ art. 418 c.p.c. e la seconda per
7

supplire

alla

mancata

notificazione

della

domanda

riconvenzionale proposta dalla Citieffe, e consentire la difesa
Immobiliare Palio; rifissazioni che invero non sono state
rilevate dal giudice di appello e che, ove percepite e
valutate, avrebbero portato ad escludere qualsivoglia decadenza

I motivi, congiunti, sono fondati.
Va infatti riaffermato che le disposizioni dell’ art. 418 cod.
proc. civ. sono finalizzate ad assicurare la regolarità del
contraddittorio ed a consentire all’attore di svolgere le
proprie difese rispetto alla domanda riconvenzionale. Pertanto
l’ attrice società Immobiliare Palio, comparsa all’ udienza del
9 maggio 2000, a cui la causa era stata rinviata dall’ udienza
del 24 febbraio 2000 per la discussione sulla riconvenzionale
proposta dalla convenuta Citieffe, ricevuta da quest’ ultima la
memoria contenente le sue domande e difesasi dalle stesse
con la memoria del 30 giugno 2000, non ha subito pregiudizio
alcuno per non aver la Citieffe espressamente richiesto il
rinvio dell’ udienza del 9 maggio 2000, essendo comunque stato
disposto al 13 luglio 2000, né per non esserle stata notificata
la memoria della suddetta a cura della cancelleria avendola
comunque ricevuta dalla s.r.l. Citieffe ed essendosi difesa
sulla stessa. Dunque, non essendo stato violato il
contraddittorio della società Immobiliare Palio sulle domande
riconvenzionali della società Citieffe, nessuna decadenza delle
stesse poteva esser pronunciata.
8

ovvero lesione del contraddittorio”.

Conseguentemente sono assorbiti il terzo ed il quarto motivo
del ricorso principale con cui la Citieffe deduce: “Violazione
e falsa applicazione di legge (artt. 112 329 e 336 c.p.c. in
relazione all’ art. 360 coma l, sub 3 c.p.c.)” lamentando la
pronuncia di

decadenza anche su domande riconvenzionali

Tiepolo e perciò non impugnate con il proposto appello.
3.- Con il ricorso incidentale la s.a.s. Tiepolo di Mauro
Grippioni deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’ art.
360 n. 3 c.p.c.” e conclude con il seguente quesito: “Se fosse
o meno necessaria, ai fini dell’ ammissibilità dell’ appello
proposto dalla Tiepolo s.a.s., la notifica dello stesso alla
società

Immobiliare Palio, atteso che la società Tiepolo è

successore a titolo particolare della società Palio s.a.s., che
la società Immobiliare ha avuto notizia della sentenza di primo
grado, che la Citieffe ha accettato il contraddittorio nei
confronti della società Tiepolo”.
Il motivo è inammissibile per mancata correlazione con il
decisum della Corte di merito che ha dichiarato
l’inammissibilità dell’ appello della Tiepolo per inosservanza
dell’ ordine di integrare il contraddittorio nei confronti
della sua dante causa società Palio Immobiliare, litisconsorte
necessaria avendo la Citieffe espressamente escluso il consenso
alla sua estromissione (art. 111 terzo comma cod. proc. civ.)
ed eccepito la carenza di legittimazione della Tiepolo ad
impugnare la sentenza di primo grado sulle sue domande
9

autonome dal rapporto di locazione nel quale era succeduta la

riconvenzionali estranee al rapporto di locazione (Cass. 3056
del 2011).
4.-

Concludendo pertanto va cassata la sentenza impugnata in

relazione ai motivi del ricorso principale accolti e la causa
rinviata per l’esame dell’appello incidentale della società

incidentale.
Il giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le spese,
anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso
principale, dichiara assorbiti il terzo e il quarto ed
inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per
le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di
Bologna, altra composizione.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2013.

Citieffe, e va dichiarata l’inammissibilità del ricorso

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA