Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7509 del 27/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 27/03/2010, (ud. 12/02/2010, dep. 27/03/2010), n.7509
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
UNIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO D’ABRUZZO, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via Ugo de Carolis n. 101, presso lo studio
dell’avv. Francucci Fulvio, rappresentata e difesa dall’avv. Arquilla
Paolo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza n. 101/07 della Commissione
tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata l’8 ottobre 2007;
Letta la relazione scritta redatta dal relatore dott. Cappabianca
Aurelio;
constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che l’ente contribuente propone ricorso per Cassazione, in unico motivo, avverso la decisione di appello indicata in epigrafe, che, in accoglimento dell’impugnazione dell’Agenzia, ha negato la ricorrenza dei requisiti per la sua iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus di cui al D.Lgs. n. 469 del 1997, art. 11, commi 1 e 2 sul presupposto della sua natura di articolazione perifica priva di autonoma soggettivita’ dell’omonima associazione nazionale;
rilevato:
– che a fondamento del ricorso, l’ente ha dedotto “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”;
– che l’Agenzia non si e’ costituita;
osservato:
– che il ricorso e’ inammissibile;
– che esso si pone, infatti, in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., che sono violate, quando il fatto controverso coinvolto dal motivo, in relazione al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione medesima sia reputata inidonea a sorreggere la decisione, s’identifichino solo in esito alla completa lettura del motivo e non in base alla specifica sintesi offertane dal ricorrente, al fine dell’osservanza del requisito sancito dall’art. 366 bis c.p.c., (v. Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07);
– che esso peraltro, ancorche’ prospettando vizio di motivazione, denuncia, in realta’, una violazione di legge, laddove censura la decisione impugnata per non aver colto la ricorrenza dei requisiti iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus di cui al D.Lgs. n. 469 del 1997, art. 11, commi 1 e 2.
ritenuto:
che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
che, stante l’assenza d’attivita’ difensiva dell’Agenzia intimata, non vi e’ luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010