Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7509 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/03/2017, (ud. 17/11/2016, dep.23/03/2017),  n. 7509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12413-2015 proposto da:

Z.A. C.F. (OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,

rappresentato e difeso dagli avvocati ROSA MACERI e FRANCESCO

BARBARO, giusta delega in atti;

– ricorrente-

contro

BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLI, che la rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3528/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 23/02/2015 R.G.N. 11978/11;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del dal

Consigliere Dott. CURCIO LAURA;

udito l’Avvocato BARBARO FRANCESCO;

udito l’Avvocato NAPOLI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Z.A. ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza di questa Corte n. 3528/2015 che aveva rigettato il suo ricorso avverso la sentenza della corte di Appello di Reggio Calabria, che a sua volta aveva respinto il suo appello contro la decisione del Tribunale di Palmi di rigetto delle domande dirette a far dichiarare la nullità delle dimissioni rassegnate forzatamente e sotto minaccia dei dirigenti della Banca datrice di lavoro Antonveneta – poi incorporata nella Banca Montepaschi – in data 9.12.1996 e quindi la prosecuzione del rapporto di lavoro con mansioni di funzionario di natura subordinata e non di mera collaborazione coordinata e continuativa, con riconoscimento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive per il periodo lavorativo dal dicembre 1996 al dicembre 2000e con diritto alla reintegrazione.

2) Il primo giudice aveva ritenuto la nullità, ai sensi dell’art. 2103 c.c., della delibera del 24.11.1994 con cui la Banca MPS aveva inquadrato nuovamente lo Z., nominato dirigente il data 1.1.1994, nella qualifica di funzionario ed aveva poi ritenuto non sussistente alcuna nullità delle dimissioni, oltre che l’insussistenza di elementi che provassero la natura subordinata del rapporto di lavoro svoltosi tra le parti, il primo giudice aveva poi ritenuto la irrilevanza e comunque la legittimità delle minacce, ove effettivamente verificatesi, perchè la banca avrebbe potuto comunque licenziare ad nutum Z., che aveva qualifica dirigenziale.

3) La Corte di Appello ha confermato sul punto la sentenza di primo grado, ritenendo la nullità, per violazione dell’art. 2013 c.c., della delibera della Banca con cui il ricorrente era stato retrocesso, non avendo lo Z. comunque svolto alcuna specifica deduzione di accordo simulatorio. Ha quindi ritenuto la Corte che andasse affermata la qualifica dirigenziale del lavoratore.

4) La Corte ha poi rilevato che, poichè il ricorrente doveva ritenersi assoggettato alla disciplina del recesso ad nutum, era “ineccepibile” la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto l’ingiustizia dell’eventuale violenza morale perchè rivolta ad un risultato astrattamente lecito e che pertanto non potendosi concepire già in astratto l’illegittimità del comportamento della Banca, restava assorbita ogni questione concernente il contenuto delle conversazioni tra lo Z. e il dirigente della Banca relativamente alle minacce.

Per il periodo successivo alle dimissioni la Corte, inoltre ha accertato l’effettiva natura autonoma del lavoro svoltosi tra le parti.

5) Con l’atto di ricorso per Cassazione del maggio 2011 lo Z. ha svolto due motivi di gravame: con il primo ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2013 c.c., e degli artt. 79 e 92 del CCNL 22.1.1995 per avere la Corte ritenuto che la qualifica spettante fosse quella di dirigente e non di funzionario e con il secondo motivo ha lamentato un’errata, insufficiente motivazione circa la qualifica professionale lamentando egualmente che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto l’applicabilità dell’art. 2103 c.c., u.c., alla delibera 24.11.1994 considerandola un patto diretto a farlo retrocedere, demansionandolo, a funzionario e quindi nullo. Ha poi lamentato l’erroneità della motivazione per non avere la corte considerato gli elementi probatori da cui si sarebbe dovuta ricavare l’esistenza delle minacce che lo avrebbero indotto a rassegnare le dimissioni.

6) La sentenza di cui si chiede la revocazione ha respinto il ricorso ponendo in evidenza come i due motivi di gravame, connessi, fossero infondati perchè l’oggetto del giudizio riguardava le dimissioni e che sarebbe stato onere del ricorrente fornire la prova del vizio di volontà causato dalle minacce e dall’intimidazione che si era sostenuta essere stata perpetrata nei suoi confronti. Ha rilevato la Corte che la questione principale e pregiudicante è quella della legittimità o meno delle dimissioni e non la legittimità o meno del patto di retrocessione ed ha quindi ritenuto non rilevanti le considerazioni che il ricorrente ha svolto in ordine alla legittimità della sua retrocessione da dirigente a funzionario, respingendo il ricorso. Inoltre la Corte ha evidenziato come nel ricorso non erano state riportate le risultanze istruttorie per evidenziare eventuali errori di valutazione della prova, tanto che il ricorso veniva ritenuto anche generico e quindi inammissibile.

7) Z. ha affidato il ricorso per revocazione ad un unico articolato motivo.

8) Ha resistito la banca MPS spa eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, che secondo la resistente dovrebbe ritenersi anche con riguardo al giudizio nell’ambito del quale è stata emessa la sentenza oggetto di richiesta di revocazione, dove vi è stata un’esposizione solo parziale e non precisa dei fatti.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

9) Con l’unico motivo svolto Z. ha lamentando, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, un errore di fatto per essersi la sentenza basata sull’ inesistenza di un fatto la cui verità sarebbe stata invece positivamente stabilita e che non avrebbe costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato. In particolare secondo il ricorrente la Corte avrebbe errato nell’affermare che sia il Tribunale che la Corte territoriale non avrebbero ritenuto raggiunta la prova del vizio di volontà che ha portato alle dimissioni, mentre invece entrambi i giudici di merito avrebbero ampiamente riconosciuto le minacce subite dal ricorrente, considerandole tuttavia irrilevanti, quindi non ingiuste, in ragione della possibilità di recesso ad nutum da, parte della datrice di lavoro.

10) Tale errore secondo il ricorrente avrebbe inficiato l’iter motivazionale della sentenza della Cassazione, atteso che la circostanza delle dimissioni estorte e quindi non volontarie avrebbe comportato il diritto al mantenimento della retribuzione così come goduta in precedenza, sino alla cessazione dell’attività lavorativa presso la banca, avvenuta nel dicembre 2000.

12) Il motivo è inammissibile.

Deve preliminarmente rilevarsi che la sentenza di cui si chiede la revocazione stabilisce che l’oggetto del giudizio riguarda in particolare le dimissioni nel senso della invalidità delle stesse per vizio della volontà, con onere a carico dello Z. di provare tale vizio. Infatti solo ove fosse stata raggiunta detta prova ne sarebbe disceso il conseguente diritto dello Z. di percepire le differenze retributive per il periodo successivo alle dimissioni stesse, durante il quale egli aveva comunque continuato a lavorare presso la banca e sempre che tale prestazione fosse rimasta effettivamente di natura subordinata.

13) E’ vero che non può dirsi corretto quanto ritenuto dalla sentenza secondo cui ” nè il primo giudice nè la Corte d’Appello hanno ritenuto che fosse stata raggiunta” la prova del vizio di volontà. Tuttavia tale errore non può ritenersi decisivo. La Corte ha infatti precisato anche che “nel ricorso non vengono neppure ripercorse le risultanze istruttorie per evidenziare eventuali errori di valutazione delle prova “. Tale inciso, sia pure solo accennato, contiene il giudizio rilevante ai fini della presente decisione.

14) Deve ricordarsi che la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, uno emergente dalla sentenza e l’altro dagli atti e dai documenti di causa, senza che l’errata percezione possa dipendere da un errato apprezzamento da parte della corte di un motivo di ricorso, o ancora da una errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l’originario ricorso (così Cass. 4.3.2009, n. 5221), atto che in questo caso non può dirsi fosse dotato di autosufficienza.

15) Ed infatti la motivazione della Corte d’Appello di Reggio Calabria che, confermando il giudizio già espresso in tal senso dal Tribunale, aveva in realtà ritenuto irrilevante la prova delle minacce e quindi assorbita ogni questione relativa alla prova del vizio di volontà, nella misura in cui non si sarebbe potuto concepire neanche in astratto l’illegittimità del comportamento datoriale perchè lo Z. era assoggettato alla disciplina del recesso ad nutum in quanto dirigente, non è stata oggetto di puntuale e specifica censura nell’ originario ricorso per cassazione.

Del pari, con detto ricorso, neppure era stata sufficientemente specificata la censura avverso la statuizione relativa alla natura autonoma del rapporto di lavoro successivo alle dimissioni.

Tali considerazioni rendono comunque non determinante l’errore denunciato con il presente ricorso.

16) Peraltro con il precedente ricorso lo Z. si era soffermato, come rilevato dalla Cassazione nella sentenza qui esaminata, in particolare sulla questione del patto di retrocessione da dirigente a funzionario e non sulla questione relativa alle emergenze istruttorie sulle minacce, dunque sul vizio di volontà che inficiava le dimissioni, il cui accertamento era indispensabile per affermare la continuatività del rapporto di lavoro.

17) In particolare il ricorso per Cassazione difettava sul punto di autosufficienza proprio con riferimento alle prove sulla denunciata condotta minacciosa e sulla violenza subita dallo Z.. Ed invero l’odierno ricorrente solo in questa fase di giudizio censura con compiutezza l’erronea valutazione delle prove da parte del primo giudice e dal giudice di appello. Non a caso solo in questa sede revocatoria vengono allegati espressamente al ricorso le copie dei verbali di causa di primo grado inerenti alle prove testimoniali, in particolare la testimonianza del dirigente della banca B., che avrebbe confessato di aver proferito le frasi minacciose nei confronti dello Z., paventandogli il licenziamento in caso di mancate dimissioni. Tali documenti non erano stati neanche richiamati nell’originario ricorso per Cassazione.

18) In altri termini, il vizio denunziato, individuato nell’errore di fatto che la Corte avrebbe compiuto nella lettura degli atti interni che si sarebbero formati nei giudizi di merito, di primo grado in particolare, in questo caso non può ritenersi determinate, perchè rileva in questo giudizio la mancanza di enunciazione, nel primo ricorso di Cassazione, delle esatte vicende di lite a cui invece il ricorrente fa oggi espresso e dettagliato riferimento, ossia la confessione e le altre prove circa le avvenute minacce, rinvenibili a suo dire nei documenti, che tuttavia solo in questa sede ha indicato ed allegato.

Ciò ha comportato che l’errore di fatto in cui il ricorrente ritiene essere incorsa la Cassazione non poteva invece emergere, nei termini indicati nel presente ricorso, in base alla lettura dei soli atti interni allora sottoposti al suo giudizio.

19) Per le considerazioni svolte va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

20) Le spese della presente fase di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida il complessivi Euro 4500,00 per compensi professionali, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborsi spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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