Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7509 del 17/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 17/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 17/03/2021), n.7509
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 18480-2019 proposto da:
R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via ALBERICO
II n. 5, presso lo studio dell’avvocato TRAVARELLI ETTORE, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, UNICREDIT S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 99/2019 del TRIBUNALE di ROXLA., depositata il
03/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Valle
Cristiano, osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
E’ impugnata, con atto affidato ad unico complesso motivo, dall’avvocato R.F. la sola liquidazione delle spese operata dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 99 del 03/01/2019, che ha procedu9Da liquidazione onnicomprensiva del compenso e delle spese in favore dello stesso professionista legale.
Unicredit S.p.a. e il Comune di Roma sono rimasti intimati.
La proposta del Consigliere relatore di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata.
Non sono state depositate memorie.
Il ricorso è fondato in quanto la liquidazione operata dal Tribunale, sebbene asseritamente conforme alla prassi dello stesso Tribunale di Roma, è aspecifica.
Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di spese processuali, il giudice nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari in favore della controparte, deve liquidare l’ammontare separatamente, distinguendo diritti ed onorari. Non sono conformi alla legge liquidazioni generiche ed onnicomprensive, in quanto non consentono il controllo sulla correttezza della liquidazione (Cass. n. 24890 del 25/11/2011 Rv. 619783 – 01; Cass. n. 18905 del 28/07/2017 Rv. 645162 – 01): “In tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione delle singole voci.” E più di recente (Cass. n. 23919 del 29/10/2020 Rv. 659360 – 01): “In tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso, in favore della controparte, delle spese e degli onorari del giudizio, deve liquidarne l’ammontare separatamente, con conseguente illegittimità della mera indicazione dell’importo complessivo, priva della specificazione delle due voci, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla corrette.ua della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle.”
Nella specie il Tribunale, non attenendosi a tale principio, ha effettuato una liquidazione globale di Euro trecentottanta, incluse Euro centoquaranta per spese, senza distinzione tra diritti ed onorari e senza alcuna specificazione circa i criteri adottati, se non con un generico riferimento a tabelle adottate dal presidente di sezione (della sezione competente in materia esecutiva) presso lo stesso organo giudiziario.
La parte di motivo relativo all’esiguità della liquidazione operata dal Tribunale, è assorbita.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto.
In accoglimento della censura, la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata.
Essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, c.p.c., la causa è rinviata al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che nel deciderla si atterrà a quanto qui rilevato e regolerà le spese di lite anche di questa fase del giudizio.
Conformemente all’orientamento nomofilattico (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04: “II giudice dell’impugnazione non e tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13 T.U.S.G., comma 1-quater, solo quando tali presupposti sussistono”), non deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021