Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7508 del 31/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 7508 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 12104-2008 proposto da:
GHIA

LUCIO

GHILCU42H04F839G,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso
lo studio dell’avvocato CIARDO DANIELA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIVANTI
ANDREA;
– ricorrente –

2014
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contro

ACQUA PIA ANTICA MARCIA SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio

Data pubblicazione: 31/03/2014

dell’avvocato RAPPAZZO ANTONIO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –

avverso l’ordinanza rep.vol.384/07 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 26/03/2007;

udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato PIVANTI Andrea, difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato CIPOLLARO Fabrizio, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato RAPPAZZO Antonio,
difensore del resistente che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Con ricorso, ex artt. 28 e 29 L. n. 794/1942, notificato il
9.10.2006, l’Avv. Lucio Ghia adiva il Tribunale di Roma

quale compenso per l’attività professionale svolta in favore della Società dell’Acqua Pia Antica Marcia s.p.a.,
nel giudizio civile di risarcimento danni, instaurato innanzi al Tribunale di Roma ed avente ad oggetto la responsabilità contrattuale eprecontrattuale dell’Università
La Sapienza di Roma,riguardo alla vendita dell’immobile
sito in Roma, via Casilina n, 5, denominato “ex Panzanella”. Costituitasi in giudizio la resistente non contestava le voci dei diritti ma solo gli onorari in relazione
al valore della controversia.
Con ordinanza depositata il 26.3.2007 il Tribunale liquidava, in favore dell’Avv. Ghia ed a carico della resistente, la somma di

e

32.665,33, oltre interessi, ritenuta

la causa “di valore indeterminato rilevante, in ragione
della complessità delle questioni trattate”, applicando,
per gli onorari, il D.M. 585/94, in vigore al momento
dell’ultima prestazione e raddoppiandone, ex art. 5 D.M.
585/94, l’importo relativo “in considerazione della complessità della materia”,per un totale di

e

19.674,88; per

la determinazione dei diritti applicava il D.M.24/11/90 n.
392 ed il D.M. 585/94, in vigore al momento delle singo-

1

per ottenere il pagamento della somma di €249.341,27,

le prestazioni.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., l’Avv. Lucio Ghia formulando

Resiste con controricorso la Società dell’Acqua Pia Antica ìlarcia s.p.a. Entrambe le pa hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
1)violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del
D.M. 585/94, per non avere il Tribunale determinato il
valore della controversia secondo l’art. 12 c.p.c., da applicarsi quando il valore effettivo della controversia non
risulti manifestamente diverso da quello presunto,considerato che, nella specie, le domande svolte dalla
SIMA s.r.1.( poi incorporata nella società congitroricorrente ) nel giudizio nei confronti della Università degli
Studi la Sapienza, avevano ad oggetto la responsabilità
contrattuale, ex art. 1358 c.c.. della stessa o, subordinatamente, quella precontrattuale e che il valore della causa, ai sensi dell’art. 12 c.p.c., era di £ 260 miliardi, corrispondente al prezzo della vendita dell’immobile oggetto
di detto giudizio o, in subordine,di venti miliardi(come
precisato nelle conclusioni, all’udienza del 22.4.1998)
in relazione alla domanda di risarcimento danni correlata

2

cinque motivi con i relativi quesiti di diritto.

al prezzo della vendita stessa;
2)violazione e falsa applicazione degli artt. 12 disp.
gen.; 5 e 6 del D.M. 585/94 e 12 c.p.c., in relazione al

competenze, posto che, secondo il canone ermeneutico di
cui all’art. 12 disp. gen. c.c…(significato delle parole), il
valore della controversia va stabilito presuntivamente secondo le norme del codice di procedura civile, ai sensi
dell’art. 12 c.p.c. che impone di fare riferimento al peso
economico della controversia ovvero al valore in denaro
dell’oggetto del contendere;
3)violazione

e

falsa

applicazione

dell’art.9

D.M.

5.10.1994, per avere il Tribunale omesso di liquidare, in
difetto di motivazione, gli onorari per la redazione delle
memorie e l’assistenza ai mezzi di prova;
4)violazione dell’art. 9 del D.M. 5.10.1994 per omessa
liquidazione, in assenza di motivazione sul punto, degli
onorari relativi all’attività di partecipazione ed assistenza alle udienze di trattazione, per la somma di E
6.432,00, pari a 16 udienze;
5)violazione

e

falsa

applicazione

dell’art.9

D.M.

5.10.1994 per assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine al riconoscimento delle
spese imponibili riferite a tutti i diritti specificati nella
nota redatta dall’Avv. Ghia e quantificati nei limiti della

3

valore della controversia ai fini della liquidazione delle

minor somma non contestata da controparte.
Prémesso che anche il ricorso per cassazione, proposto
ai sensi dell’ 111 Cost., è soggetto al regime di cui

ziata la genericità ed astrattezza del quesito formulato
con riferimento al motivo sub 1), posto che esso non investe la prospettata violazione degli artt. 10 e 12 ] omettendo di precisare il valore effettivo della controversia e
quello presunto del codice di procedura civile, ponendo
la questione: “se costituisce violazione di legge e, segnatamente, del combinato disposto degli artt. 5 e 6
del D.M. 585/94, la determinazione, da parte dell’organo
giudicante, del valore della causa nell’inosservanza dei
criteri e principi espressamente previsti dalle norme del
codice di procedura civile, allorquando il valore effettivo della controversia medesima non risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di
procedura civile”.
La censura è, comunque, infondata sotto tutti i profili
dedotti; non essendo stati chiesti né la risoluzione né
l’adempimento del contratto, non era stato posto in discussione il rapporto giuridico obbligatorio tra le parti
ed il compenso non poteva / quindi / essere parametrato ad
esso ; quanto al risarcimento, va rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di liquida-

4

all’art. 366 bis c.p.c.( Cass. n. 14562/2001), va eviden-

zione dell’onorario spettante all’avvocato, la determinazione del valore della causa,anche ai fini
dell’individuazione dello scaglione tariffario applicabi-

con la conseguenza che, in difetto di concreti elementi
di stima precostituiti e disponibili fin dall’introduzione
del giudizio, deve ritenersi di valore indeterminabile la
domanda di risarcimento, nella quale gli elementi di valutazione del danno, di cui si chiede il ristoro, costituiscano l’oggetto o uno degli oggetti dell’accertamento e
della quantificazione rimessi al giudice ( Cass. n.
14586/2005). Quanto alla considerazione, nei riguardi
del cliente, del valore effettivo della controversia, la
stessa è una facoltà ed, in ogni caso, il valore effettivo
della controversia non risulta accertato nel giudizio che
si era concluso, a detta del ricorrente, con il rigetto delle domande risarcitorie.
Non è pertinente il quesito formulato con riferimento
alla seconda censura(” se costituisce violazione di legge
e, segnatamente, del combinato disposto, rispettivamente,
degli artt. 12 disposizioni generali, 5 e 6 del d.m.
585/94

e

dell’organo

12

c.p.c.,la

giudicante,

determinazione,
del

valore

da

della

parte
causa

nell’inosservanza della norma del codice di procedura
civile( art. 12) che dispone il criterio per calcolare il

5

le, va effettuata a norma del codice di procedura civile,

valore della controversia ovvero, nell’inosservanza del
principio che impone comunque di fare riferimento “al
peso economico della controversia ( o in altri termini al

Va rilevato che in ordine alle t cause relative a somme
di denaro l’art.14 costituisce una norma specifica che
non può essere derogata da un’interpretazione analogica
sistematica.
I successivi motivi, da esaminarsi congiuntamente per
ché connessi, sono, invece, fondati.
Il Tribunale, premesso che non erano state contestate le
singole voci di tariffa e che aveva, quindi, solo provveduto a rettificare, in relazione al valore indeterminabile della causa, le voci esposte dal professionista, ha
affermato di avere espunto dalla parcella voci non provate e non dovute, così incorrendo nel vizio di difetto e
contraddittorietà di motivazione, laddove, pur dando
atto della non contestazione delle voci, ha provveduto
ad espungere alcune di esse senza alcuna menzione di
qual fossero e senza indicare le ragioni del mancato riconoscimento di detti voci .
Alia stregua di quanto osservato, vanno accolti il 3°,4° e
5° motivo di ricorso con il rigetto degli altri. Consegue
la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Roma che provvederà anche

6

corrispondente in denaro dell’oggetto del contendere”).

sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
0 0 e 50 motivo di ricorso; rigetLa Corte accoglie il 3 ,4
sezione del Tribunale di Roma che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 22.1.2014

ta gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra

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