Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7508 del 25/03/2020

Cassazione civile sez. I, 25/03/2020, (ud. 11/11/2019, dep. 25/03/2020), n.7508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.M., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso Rosaria

Tassinari, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Forlì, viale Matteotti 115;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, ((OMISSIS));

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA depositato il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/11/2019 dal Consigliere Dott. Alessandro M.

Andronio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con Decreto del 27 settembre 2018, n. 3351/2018, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, sezione distaccata di Forlì-Cesena.

2. Avverso il provvedimento l’interessato ha proposto ricorso in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, deducendo: 1) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per l’erronea applicazione del principio dell’onere della prova attenuato, nonchè vizi della motivazione in relazione alla credibilità del richiedente, 2) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per il mancato riconoscimento dell’esistenza di una minaccia grave alla vita e all’incolumità e la mancata considerazione della situazione del paese di provenienza; 3) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla protezione umanitaria, per la mancata considerazione sia della situazione del paese di provenienza, sia dell’integrazione del richiedente nel territorio italiano.

3. L’amministrazione intimata si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale discussione della causa, senza formulare deduzioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze del ricorrente consistono in larga parte nella mera riproposizione di rilievi già sottoposti al Tribunale in relazione a una situazione di persecuzione e minaccia alla quale egli sarebbe sottoposto nel suo paese di origine, in quanto vittima di usurai che lo avrebbero minacciato. Sul punto, il decreto impugnato reca una motivazione pienamente logica e coerente – e, dunque, insindacabile in sede di legittimità – laddove evidenzia l’assoluta inverosimiglianza della versione dei fatti fornita dall’interessato, del tutto priva di credibilità intrinseca. Si rileva, in particolare, che il ricorrente: ha affermato di fronte alla Commissione che il padre aveva contratto un prestito usuraio per farlo partire, mentre davanti al Tribunale ha inspiegabilmente cambiato versione dei fatti, sostenendo di avere saputo del prestito solo in un momento successivo; non ha saputo riferire con sufficiente precisione le modalità del preteso prestito nè argomentare le ragioni per le quali il creditore – che pareva aver agito in realtà per aiutare la famiglia del richiedente – avrebbe dovuto essere ritenuto un usuraio; davanti alla Commissione ha sostenuto di essere partito per motivi economici, mentre davanti al Tribunale ha sostenuto di essere partito per il timore di essere accusato falsamente da parte di persone del suo villaggio.

Tali considerazioni rendono inammissibili il primo e il secondo motivo di doglianza. A fronte dei generici rilievi del richiedente, il Tribunale ha correttamente applicato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di protezione internazionale, il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1, nell’imporre al richiedente di presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, costituisce un aspetto del più generale dovere di collaborazione istruttoria a cui lo stesso è tenuto, ma non fissa una regola di giudizio, sicchè la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi, ai sensi del successivo comma 3, lett. b), rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie, nè a compiere l’analitica valutazione di ciascun documento prodotto, ma deve soltanto fornire, mediante un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti (ex plurimis, Sez. 1, Ord. n. 21881 del 30/08/2019, Rv. 655165-01; Sez. 1, Ord. n. 15794 del 12/06/2019, Rv. 654624-01).

Ha altresì correttamente evidenziato che non sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, perchè i fatti specificati, quanto al paese di origine e quanto, più in generale, alla situazione personale, non configurano una persecuzione o danno grave, nè un pericolo di persecuzione o di danno ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Quanto alla protezione umanitaria, oggetto del terzo motivo di doglianza, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, a di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (ex multis, Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298-01). E deve ricordarsi, inoltre, che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U., n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02). Tale valutazione comparativa è stata compiutamente effettuata dal Tribunale, che – come visto – ha ritenuto non credibile la versione fornita dall’interessato; cosicchè non può essere ritenuto sussistente alcun pericolo di trattamenti inumani. Il Tribunale ha anche verificato l’insussistenza di una situazione generalizzata di pericolo nel paese di origine, spingendo il suo sindacato ben oltre la generica prospettazione dell’interessato, sulla base di documentazione proveniente da organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie, presa in considerazione d’ufficio, giungendo ad accertare che egli non presenta profili di vulnerabilità nel suo paese di origine. Nè possono essere esaminati i documenti prodotti per la prima volta nel giudizio di cassazione per comprovare l’esistenza di un’attività lavorativa del richiedente, visto il generale divieto di cui all’art. 372 c.p.c..

2. Nulla è dovuto per le spese dal ricorrente soccombente, non avendo la controparte costituita formulato deduzioni.

Va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, vista l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sempre che la stessa non risulti revocata dal giudice competente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto dell’insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, vista l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sempre che la stessa non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA