Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7508 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. II, 17/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 17/03/2021), n.7508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22911-2019 proposto da:

J.M., rappresentato e difeso dall’avv. CLAUDIO PAOLONE, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositate il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso proposto da J.M. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione lo J. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ed il vizio di motivazione, perchè il giudice di merito avrebbe scorrettamente valutato la sua storia personale, senza considerare che egli era ancora minorenne all’atto dell’allontanamento dal proprio Paese.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. Il ricorrente aveva riferito di essere espatriato perchè, dopo il divorzio tra i suoi genitori, egli era inizialmente rimasto a vivere con la madre, dalla quale si era poi allontanato per andare a risiedere con il padre, che nel frattempo era rimasto vedovo della seconda moglie. Alla morte dal padre, aveva ricevuto in eredità sei vacche, delle quali ne aveva venduta una lasciando le altre alla sorella. Il Tribunale ha ritenuto il racconto non idoneo ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

Il giudizio di inidoneità della storia non risulta attinto in modo adeguato dai motivi in esame, con i quali il ricorrente si limita a contestare la mancata considerazione della sua minore età all’atto dell’espatrio, senza considerare che tale circostanza non è di per sè rilevante ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, potendo al massimo rilevare ai fini della concessione della tutela umanitaria (in relazione alla quale, comunque, la valutazione della sussistenza di profili di vulnerabilità o di pericolo in caso di rimpatrio va condotta con riferimento alla data della decisione, e non a quella della domanda ovvero dell’inizio della migrazione).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 perchè il giudice di merito non avrebbe adeguatamente apprezzato il contesto esistente in (OMISSIS), Paese di origine del richiedente.

La censura è inammissibile, posto che la decisione impugnata ha escluso la sussistenza, in (OMISSIS), di un contesto di violenza generalizzata rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), richiamando fonti informative idonee ed aggiornate e dando atto delle specifiche notizie da esse tratte (cfr. pag. 7 del decreto). Il ricorrente non contrappone alcuna fonte diversa a quelle indicate dal Tribunale, ma si limita ad una censura del tutto generica. In merito, va ribadito che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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