Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7507 del 31/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 7507 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 11546-2008 proposto da:
VERMAT

SRL

IN LIQUIDAZIONE,

in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio
dell’avvocato DETTORI MASALA GIOVANNA ANGELA, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –

2014
253

contro

ARCHETTI VITTORANGELO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN, 23, presso lo studio
dell’avvocato ROMOLI ADRIANA, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 31/03/2014

dall’avvocato PAGANI ELENA;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 974/2007 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 04/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

NUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. LAURENZA

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 3.3.1994, la s.a.s.
Vermat proponeva opposizione avverso il decreto ingiun-

2.2.1994 in favore dell’arch. Vittorangelo Archetti, per
la somma di £ 45.015.728, quale corrispettivo per la
progettazione e direzione dei lavori relativi ad un complesso immobiliare formato da quattro edifici, in Comune
di Ospitaletto. L’opponente eccepiva la carenza di legittimazione

passiva

e

l’infondatezza

delle

pretese

dell’Archetti. Questi si costituiva in giudizio chiedendo
il rigetto dell’opposizione. Con sentenza 26.4.2004 il
Tribunale di Brescia revocava il decreto ingiuntivo opposto e, determinato il compenso professionale a mezzo
di C.T.U., condannava l’opponente al pagamento, in favore dell’Archetti, della minor somma di £ 37.000.41.
Avverso tale sentenza la s.a.s. Vermat proponeva appello cui resisteva Vittorangelo Archetti e chiedeva, in via
incidentale, il rigetto

dell’opposizione, lamentando la

riduzione del compenso liquidato.
Con sentenza depositata il 4.12.2007 la Corte d’Appello
di Brescia rigettava l’appello principale ed accoglieva
l’appello incidentale solo quanto alle spese del giudizio
che poneva a carico della Vermat secondo il criterio della soccombenza; condannava l’appellante al pagamento

1

tivo emesso dal Presidente del Tribunale di Brescia il

delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Osservava il giudice di appello che correttamente il giudice di primo grado aveva recepito le conclusioni del

svolta dall’Archetti.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la
Vermat s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore
Scalvini Orlando, formulando tre motivi con i relativi
quesiti di diritto.
Resiste con controricorso Vittorangelo Archetti. Questi,
con istanza in data 27.4.2009, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso assumendo di essere
venuto a conoscenza, in data successiva al deposito del
ricorso, dello scioglimento e cancellazione della Vermat
s.r.l. dal registro delle imprese, avvenuta il 14.3.2005,
tre anni prima della proposizione del ricorso per cassazione notificatogli il 22.4.2008.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
1)violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e
1325-1326-2222 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, posto che il contratto inter partes rientrebbe nella categoria del contratto a favore di terzo e
che erroneamente il giudice del gravame aveva ravvisato la legittimazione passiva della Vermat s.a.s.;

2

C.T.U. quanto alla valutazione dell’opera professionale

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218-14531455-2967 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. per insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della

batorio, spettando al prestatore d’opera provare di avere
svolto le prestazioni per le quali agisce, a fronte della
contestazione del committente in ordine alla realizzazione delle opere;
3)violazione e falsa applicazione degli artt. 1218-2222
c.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia, per non avere la Corte di merito ritenuto attendibili le deposizioni dei testi
Regalini e Franzoni e per non aver adeguatamente valutato la C.T.U. espletata in primo grado.
Il ricorso, come eccepito dal controricorrente, è inammissibile, posto che la società ricorrente risulta cancellata dal registro delle imprese il 14.3.2005, previa approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte
del socio unico, nonché liquidatore, Scalvini Odoardo; il
ricorso è stato proposto tre anni dopo detta cancellazione della Vermut s.r.1 e viene indicato come liquidatore e legale rappresentante pro-tempore Scalvini Odoardo che ha conferito procura speciale a margine del ricorso. Dovendo la società ricorrente ritenersi estinta in
data 14.3.2005, a seguito della la sua cancellazione dal

3

controversia attinente alla distribuzione dell’onere pro-

registro delle imprese, il ricorso per cassazione, notificato il 22.4.2008, non poteva essere proposto dal suo cessato amministratore e legale rappresentante, non essen-

avendo l’amministratore alcuna ulteriore capacità a rappresentarla ( Cass. S.U. n. 6070/2013; n. 8596/2013; n.
25192/2008). È, peraltro,ammissibile la produzione, ex
art. 372 , comma 2° c.p.c., della documentazione comprovatité la cancellazione4a1 registro delle imprese, effettuata dalla difesa del controricorrente con nota in data
27.4.2009( Cass. n. 7515/2011; n. 5480/06; 8713/04).
L’inammissibilità del ricorso preclude l’esame dei relativi motivi. Consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in e 3.700,00 di cui € 200,00 per esborsi
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 22.1.2014

do la società estinta più legittimata al giudizio e non

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