Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7507 del 25/03/2020

Cassazione civile sez. I, 25/03/2020, (ud. 11/11/2019, dep. 25/03/2020), n.7507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.S., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.

Andrea Maestri, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Ravenna, via Meucci 7;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, ((OMISSIS));

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA depositato il 07/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/11/2019 dal Consigliere Dott. Alessandro M.

Andronio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con Decreto n. 3045/2018 del 18 settembre 2018, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, sezione distaccata di Forlì-Cesena.

2. Avverso il provvedimento l’interessato ha proposto ricorso limitatamente al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, deducendo: 1) l’omesso esame di un fatto decisivo, su rilievo che il Tribunale avrebbe illegittimamente assimilato la “mancata concessione della protezione residuale alla non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente”; 2) la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per mancata valutazione della situazione del suo paese di origine e della sua integrazione in Italia. Si lamenta, in generale, che il Tribunale non avrebbe considerato il concreto pericolo corso dal richiedente, il quale era minacciato di morte dal suo datore di lavoro in relazione al mancato risarcimento di un preteso danno.

3. L’amministrazione intimata non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze del ricorrente consistono nella mera riproposizione di rilievi già sottoposti al Tribunale in relazione a una situazione di persecuzione e minaccia da parte del datore di lavoro, alla quale il richiedente sarebbe sottoposto nel suo paese di origine. Sul punto, il decreto impugnato reca una motivazione pienamente logica e coerente – e, dunque, insindacabile in sede di legittimità laddove evidenzia l’assoluta inverosimiglianza delle diverse versioni dei fatti fornite dall’interessato, del tutto prive di documentazione (nonostante i legami familiari Nigeria che gli avrebbero consentito di acquisirla) e, comunque, tra loro difformi quanto alla tipologia e ai destinatari delle pretese minacce da parte del datore di lavoro.

Quanto, in particolare, alla protezione umanitaria, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (ex multis, Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298-01). E deve ricordarsi, inoltre, che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U., n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02). Tale valutazione comparativa è stata compiutamente effettuata dal Tribunale, che – come visto – ha reputato non credibile la versione fornita dall’interessato; cosicchè non può essere ritenuto sussistente alcun pericolo di trattamenti inumani, a fronte dell’esistenza di stabili legami familiari in Nigeria e di un percorso di integrazione in Italia che non è tale da far ritenere che l’espatrio possa presentare fattori ostativi. Il Tribunale ha anche verificato l’insussistenza di una situazione generalizzata di pericolo nel paese di origine, spingendo il suo sindacato ben oltre la generica prospettazione difensiva, sulla base di documentazione proveniente da organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie, presa in considerazione d’ufficio, giungendo ad accertare che egli non presenta comunque profili di vulnerabilità nel suo paese di origine.

2. Nulla è dovuto per le spese dal ricorrente soccombente, non essendosi costituita la controparte nel presente grado di giudizio.

Va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, vista l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sempre che la stessa non risulti revocata dal giudice competente.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto dell’insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, vista l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sempre che la stessa non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2020

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