Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7506 del 31/03/2014


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 7506 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: NUZZO LAURENZA

ORDINANZA

sul ricorso 9723-2008 proposto da:
GANDINO

GIOVANNI

gndgnn43t13e560c,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DORA 1 C/0 ST CUGIA CUOMO,
presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO SERGIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVENE
RAFFAELE;
– ricorrente contro
2014
252

LAVIOSA

CARLO

lvscr149e14i449h,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 77, presso lo
studio dtll’vvocato TORNAWUONI FILIPPO, che lo
rappresunLa

e

difende unitamente agli Avvocati DEL

BUFALO PAOLO, SCOPSI CLAUDIO;

Data pubblicazione: 31/03/2014

- controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1086/2007 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 18/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. LAURENZA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’estinzione del procedimento ex art.390 cpc.

NUZZO;

Ordinanza
Prémesso che Gandíno Giovanni ha proposto ricorso per
cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza,

Genova, in parziale accoglimento dell’appello di Laviosa
Carlo, determinava in C 13.775 il compenso dovuto al
Gandino per l’opera professionale svolta e condannava
lo stesso alla restituzione, in favore del Laviosa, di €
32.517,00, quale maggior importo versato in esecuzione
della sentenza di primo grado; che ha resistito con controricorso Laviosa Carlo;
considerato che il ricorrente, con atto in data 8.1.2014,
ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che il controricorrente, a sua volta, ha dichiarato di accettare detta rinuncia con compensazione integrale delle spese processuali;
rilevato che gli atti di rinuncia e di accettazione sono
stati depositati tempestivamente e sono stati sottoscritti
dai rispettivi difensori delle parti, come prescritto
dall’art. 390 c.p.c. e che, pertanto, ai sensi dell’art. 391
c.p.c. e 375 co. comma 1, deve essere pronunciata l’estinzione del processo;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia. Nulla per le spese.

1

depositata il 18.10.2004. , con cui la Corte d’Appello di

Così deciso in Roma il 22.1.2014

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