Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7506 del 25/03/2020

Cassazione civile sez. I, 25/03/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 25/03/2020), n.7506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32349/2018 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in Roma V.le Angelico 38,

presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che li

rappresenta e difende;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il

03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/10/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

F.M., cittadino della (OMISSIS), ricorre per la cassazione del decreto n. 330/2018 del 04/07/2018 e notificato in data 24/08/2018, emesso dal Tribunale di Perugia – Sezione specializzata in Materia di immigrazione e protezione internazionale – che, su impugnazione, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, avverso il diniego dell’istanza di concessione protezione internazionale, ha confermato la decisione di rigetto della Commissione Territoriale di Firenze.

Il Tribunale, “non essendo disponibile la videoregistrazione dell’audizione, ha fissato la comparizione delle parti, all’esito della quale il procuratore del ricorrente ha insistito nell’audizione ma articolando tale richiesta in modo generico, senza indicare specifiche circostanze integrative del racconto reso dinanzi alla Commissione”, non ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del ricorrente in quanto generiche e non circostanziate e che non trovano riscontro nelle fonti, in assenza di indicazioni del ricorrente, consultate d’ufficio.

In particolare, per quel che riguarda lo status di rifugiato, ha rilevato “come le notizie disponibili non disegnino il quadro di un paese attualmente interessato da una situazione di conflitto armato o violenza generalizzata e, soprattutto, che il riconoscimento di tale status presuppone la riferibilità al ricorrente di una vis persecutoria da porsi in relazione causale ai motivi tassativamente indicati dal legislatore”. Parimenti, il Tribunale non ha ravvisato le condizioni per essere ammesso alla protezione sussidiaria giacchè anche il racconto “non prospetta un rischio effettivo di subire un grave danno”. Infine – per quanto ancora qui rileva – relativamente all’istanza di concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Tribunale ha confermato il provvedimento impugnato rilevando che non ricorrevano condizioni di vulnerabilità effettiva e che la fuga dal paese d’origine è da ricondurre ad “una determinazione personale del ricorrente”, non ravvisando, quindi, “una specifica violazione o impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili ai quali sarebbe nuovamente esposto il ricorrente se la protezione non fosse riconosciuta e fosse così allontanato verso il paese d’origine”.

Il Ministero è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

1. Con il primo, si deduce “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Errato/omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in Nigeria. Contraddittorietà della pronuncia. Omesso esame delle fonti informative (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3).

Il motivo è infondato. Il Tribunale ha appurato con motivazione coerente che la determinazione di abbandonare il proprio Paese (Nigeria) da parte del ricorrente non è riconducibile a nessuna delle forme di protezione internazionale invocate nè per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il dedotto omesso esame delle fonti informative, peraltro indicate (fonti COI) è comunque superato dalla appurata non credibilità delle risposte date dal richiedente.

Va sul punto premesso che la normativa nazionale, in attuazione delle Direttive UE, prevede una deroga all’ordinario regime dell’onere della prova, considerando sufficiente all’accoglimento della domanda il racconto del richiedente asilo se completo, circostanziato, tempestivo, intrinsecamente coerente e compatibile con le condizioni politiche, economiche e normative del Paese di origine. Il racconto del richiedente asilo è dunque, al tempo stesso, allegazione dei fatti rilevanti e prova degli stessi, il cui esame deve però compiersi in base a un dato che il giudice può e deve acquisire anche d’ufficio, e cioè le informazioni sul Paese di origine, parametro di valutazione della attendibilità del racconto nonchè di valutazione del rischio: è questo il criterio-guida che il giudice deve utilizzare per l’esame della domanda.

La cooperazione istruttoria quindi non ha luogo a fronte della non credibilità del richiedente.

La ricerca delle COI (Country Of Origin Information), come già affermato da questa Corte, è “integrazione istruttoria” (Cass. n. 16411/2019) e non totale sostituzione del giudice alla parte nei suoi doveri di offrire, nei limiti delle possibilità date dalla sua peculiare condizione, fatti, riscontri ed elementi di prova, tanto che si è specificato, nella giurisprudenza di questa Corte, che il predetto dovere deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro riferirsi a circostanze non dedotte (Cass. n. 30105/2018).

2.Con il secondo motivo, si deduce “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Omesso/errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente. Omessa audizione del ricorrente”.

Anche questo motivo è infondato. Il Tribunale ha motivato la scelta di non procedere all’esame del ricorrente all’esito dell’udienza di comparizione, mancando specifiche circostante integrative del racconto reso dinanzi alla Commissione.

3. Col terzo motivo del ricorso, si lamenta violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007 art. 14, ricorrendo i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, in ragione delle condizioni socio politiche del paese di origine.

Va premesso che il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, stabilisce che “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato (interno o internazionale) deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass., Sez. 6-1, n. 18306 del 08/07/2019; Cass. n. 9090/2019). Situazione questa non ricorrente nel caso in esame, come valutato dalla Tribunale di Perugia, che ha motivatamente escluso l’esistenza di conflitto armato, nel senso sopra delineato.

Non sussiste pertanto la dedotta violazione di legge nell’accertamento fattuale della insussistenza di conflitto armato nel paese di origine del richiedente; mentre è inammissibile la proposta lettura alternativa delle risultanze istruttorie.

4. Col quarto motivo, si deduce violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19; omessa applicazione art. 10 Cost., provenendo il ricorrente dalla Nigeria, Paese con ridottissima aspettativa di vita rispetto all’Italia.

Anche questo motivo è infondato.

Il Tribunale, con congrua motivazione, ha escluso la ricorrenza delle condizioni per l’operatività nella fattispecie della protezione umanitaria, verificata l’assenza di situazioni di elevata vulnerabilità derivanti da gravi insufficienza e deficit di tutela dei diritti umani fondamentali, rilevando che la fuga dal Paese di origine (Nigeria, Regione di Edo) da parte del ricorrente fosse da ascrivere a determinazione personale non riconducibile a una situazione di vulnerabilità effettiva: ciò in relazione alla vicenda concretamente esaminata (prendere il posto del padre nella pratica della magia – c.d. juju – e minacce e intimidazioni da parte di parenti).

Il ricorso va, conseguentemente, rigettato. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2020

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