Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7506 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6678/2016 R.G. proposto da:

S.P., S.M., S.D., sia in proprio che

quali eredi di M.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

ANTONINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIERGIOVANNI ALLEVA;

– ricorrenti –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 321/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 04/03/2015;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2017

dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

S.P., M. e D., in proprio e quali eredi di M.S., ricorrono, affidandosi ad un unitario motivo, per la cassazione della sentenza del 4.3.15, con cui la corte di appello de L’Aquila – in sede di (secondo) rinvio a seguito di sentenza 16425/12 di questa Corte – ha accolto l’appello di M.G. in un’annosa controversa, relativa al rilascio di un bene immobile in (OMISSIS), infine solidalmente condannando gli odierni ricorrenti al pagamento della somma di Euro 17.118,60, maggiorata dell’ulteriore rivalutazione all’attualità dal luglio 1995, a titolo di migliorie apportate all’immobile da rilasciare;

l’intimato non espleta attività difensiva in questa sede;

è stata formulata proposta di definizione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;

l’unico motivo, con cui si prospetta la falsa applicazione dell’art. 394 cpv. c.p.c., per avere il giudice di rinvio escluso la possibilità di eccepire la compensazione nel giudizio di rinvio, è (se non inammissibile, per la carenza del ricorso quanto ad esposizione sommaria dell’ultraquarantennale fatto processuale, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 3), comunque manifestamente infondato, per avere la gravata sentenza applicato correttamente i principi in tema di natura di giudizio chiuso del giudizio di rinvio;

invero, poichè neppure gli odierni ricorrenti allegano in ricorso – nel rispetto delle forme previste dell’art. 366 c.p.c., n. 6, come elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte – se e quando, nel corso della pure annosissima controversia, sia mai stata fatta valere una loro pretesa creditoria, nei confronti dell’occupante senza titolo, per la privazione della disponibilità dell’immobile, l’adduzione del relativo credito non può qualificarsi come conseguenza diretta e immediata della cassazione con rinvio, che riguarda la differente domanda avente ad oggetto l’esatta determinazione dell’indennità per migliorie apportate dal detentore senza titolo;

invero, quando una ragione di credito sorge per effetto delle statuizioni di una sentenza di rinvio sulla ricostruzione del modo di essere del rapporto fondamentale dedotto in giudizio, non è certo possibile introdurre nel giudizio di rinvio una domanda di compensazione o un controdiritto sull’assunto che li giustificherebbe quella ricostruzione: la ragione è, in primis, la natura del giudizio di rinvio e, poi, la chiara non incolpevolezza del dispiegamento della relativa pretesa solo in via di compensazione, ben avendo i ricorrenti potuto azionarla condizionatamente all’esito delle sorti del giudizio sulle domande principali contro di loro proposte, scaturito dalla cassazione con rinvio;

ne segue che il credito opposto in compensazione non discende in modo diretto ed immediato dal rinvio e avrebbe dovuto essere prospettato anche in via eventuale o condizionata fin da prima, sicchè bene si è escluso che la compensazione stessa potesse essere eccepita in sede di giudizio di rinvio (in applicazione di principi affermati fin da Cass. 15/12/1983, n. 7393): risultando oltretutto il controcredito tuttora illiquido ed integrando esso un fatto nuovo ai fini dell’art. 394 c.p.c.e, quindi, precluso in quella sede, benchè impregiudicato in altre (salva la verifica di ogni eventuale fatto estintivo);

il ricorso va pertanto rigettato, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità per non avere l’intimato qui svolto attività difensiva; peraltro, va dato atto della sussistenza dei presupposti per applicare del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA