Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7506 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. II, 17/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 17/03/2021), n.7506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22132-2019 proposto da:

F.I., rappresentato e difeso dall’avv. CLEMENTINA DI ROSA, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 03/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso proposto da F.I. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il F. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato la protezione internazionale senza considerare il contesto esistente in (OMISSIS), Paese di origine del richiedente.

Con il terzo motivo, che merita di essere trattato unitamente al primo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di merito non avrebbe fatto corretto uso delle C.O.I. sulla situazione esistente nel Paese di origine.

Le due censure sono inammissibili. Il ricorrente aveva narrato di esser fuggito dalla (OMISSIS) perchè coinvolto in una guerra tra diverse fazioni, nella quale sarebbero rimasti uccisi sua madre e il suo fratello minore. La storia è stata ritenuta non credibile dal Tribunale, che ha valorizzato la decisiva circostanza che il F. nulla sapesse riferire circa le motivazioni del conflitto interetnico che aveva descritto. Il giudice di merito ha poi escluso la sussistenza, in (OMISSIS), di una situazione di violenza generalizzata rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) citando le specifiche fonti consultate e indicando le informazioni da esse tratte (cfr. pag. 5 del decreto). Il ricorrente richiama, nel proprio ricorso, fonti alternative almeno in apparenza più aggiornate di quelle usate dal Tribunale – che aveva fatto riferimento al rapporto Refworld 2017 – ma non indica quale specifica informazione ricavabile da dette fonti alternative contraddirebbe la ricostruzione di fatto operata dal giudice di merito, dimostrando l’inadeguatezza, o il non aggiornamento, delle informazioni da quest’ultimo utilizzate. Sul punto, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato la protezione umanitaria.

Con il quarto motivo, che merita di essere esaminato unitamente al secondo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il giudice di merito non avrebbe considerato i numerosi profili di vulnerabilità dedotti dal richiedente.

Le due censure sono inammissibili. Il Tribunale ha dato atto che il F. aveva soltanto dichiarato, ai fini della richiesta di protezione umanitaria, di essere rimasto in Libia per oltre un anno, di cui circa sei mesi in condizioni di detenzione, senza indicare alcuna connessione tra detta esperienza e la sua domanda di protezione; nè aveva dedotto alcun profilo di integrazione socio-lavorativa in Italia. Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito non abbia considerato i suoi “numerosi profili di vulnerabilità” (cfr. pag. 26 del ricorso), senza tuttavia neppure indicare quali essi sarebbero stati. Le due censure in esame, quindi, non si confrontano neppure, vista la loro estrema genericità, con la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto non sussistente l’integrazione socio-lavorativa del F. e irrilevante la sua esperienza libica.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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