Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7505 del 31/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 7505 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 10161-2008 proposto da:
elettivamente

DI MARZO ANGELO DMRNGL46H13A662C,

domiciliato in ROMA, V.CICERONE 44, presso lo studio
dell’avvocato CARLUCCIO FRANCESCO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIURGOLA ALESSANDRA;
– ricorrente contro

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PICCIONI FABIO;
– intimato –

sul ricorso 13567-2008 proposto da:
PICCIONI FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 31/03/2014

V.LATTANZIO 9,

presso lo studio dell’avvocato

RAMPIONI FABIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale nonchè contro

DI MARZO ANGELO;

avverso la sentenza n. 48/2007 del TRIBUNALE/SEDE
DISTACCATA -M’ di OSTIA, depositata il 14/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso riuniti
i ricorsi il rigetto di entrambi i ricorsi.

– intimati –

Svolgimento del processo
Con atto di citazione 8.5.2002 l’Avv. Fabio Piccioni conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Firenze,

del proprio compenso professionale. Il giudizio era riassunto, ex art. 50 c.p.c., innanzi al Giudice di Pace di
Roma, sez. dist. di Ostia, territorialmente competente, il
quale , con sentenza n. 922/04, condannava il convento al
pagamento della somma di E 338,72, oltre interessi, compensando fra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Di Marzo; resisteva l’Avv. Piccioni avanzando appello incidentale.
Con sentenza depositata il 14.2.2007 il Tribunale di Roma, sez. dist. di Ostia, confermava la sentenza di primo
grado e rigettava l’appello incidentale condannando il Di
Marzo al pagamento delle spese del grado.
Osservava il giudice di appello che il primo giudice aveva motivatamente fondato il convincimento che “dalle risultanze istruttorie e dalla tariffe di legge residuasse un
saldo a favore del Piccioni”; che erroneamente il Di Marzo aveva sostenuto l’esistenza di una transazione sulle
base delle trascrizioni dei colloqui telefonici fra le parti.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Angelo di Marzo formulando cinque motivi accompagnati da
quesiti di diritto, illustrati da successiva memoria.

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Angelo Di Marzo per sentirlo condannare al pagamento

Resiste Fabio Piccioni con controricorso e ricorso incidentale affidato a cinque motivi.
Motivi della decisione

1)motivazione illogica e violazione dell’art. 346 c.p.c.;
il giudice di appello aveva esaminato le richieste avanzate con l’atto di citazione in riassunzione omettendo
l’esame dei motivi di appello; sul punto viene formulato
il seguente quesito di diritto: “se l’avere esaminato le
domande contenute in un atto del giudizio di primo grado, in particolare l’atto di citazione in riassunzione, anziché quelle contenute nell’atto di appello costituisce
vizio della motivazione e violazione dell’art. 346 c.p.c.”:
2)carente, insufficiente motivazione e violazione degli
artt. 112 e 132 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza, per avere la Corte di merito omesso di motivare
sui motivi di appello, limitandosi ad aderire “per relationem” alla motivazione della sentenza di primo grado e
fondando la conferma della statuizione sulla compensazione delle spese processuali di primo grado sulla “reciproca soccombenza” delle parti, non considerando che il
primo giudice aveva solo accolto parzialmente la domanda dell’attore;
3)violazione degli artt. 2233-2712c.c.; 91 e 92 c.p.c.: 8889-116 c.p.c.; 2043 e 345 c.c. nonché omessa motivazio-

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Il ricorrente principale deduce:

ne sulla fondatezza dei motivi di appello e su fatti controversi rilevanti per il decidere con riferimento all’accordo transattivo tra le parti sulla misura delle compe-

grafiche non contestate e di cui, in violazione dell’art.
2712 c.c.,non era stata ammessa la audizione;illegittimità
della statuizione sulla compensazione delle spese di lite
di primo grado e sulla domanda di risarcimento danni, erroneamente qualificata domanda nuova;
4)violazione dell’art. 115 c.p.c. ed omessa motivazione
in ordine ala mancata ammissione delle prove richieste
(registrazioni e C.T.U.);
5) motivazione illogica e vizio di omessa pronuncia sulla
domanda di restituzione somme nonché violazione
dell’art. 336 c.p.c.
Con il ricorso incidentale l’Avv. Piccioni lamenta:
a) il giudice di appello si era limitato a definire “illogica
“l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello
senza ulteriore motivazione, non tenendo conto che la
costituzione in giudizio dell’appellato, oltre il termine
previsto per proporre gravame, comportava il passaggio
in giudicato della sentenza di primo grado, stante
l’inapplicabilità dell’art. 164 c.p.c.;
b) nullità ed inammissibilità dell’atto di appello per indeterminatezza dell’oggetto della domanda e difetto di

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tenze professionali, desumibile dalle registrazioni fono-

motivazione sulla relativa eccezione; violazione dell’art.
345 c.p.c.; avendo il Tribunale ammesso la produzione in
appello del “prospetto delle competenze, spese ed onora-

mente all’udienza del 27.4.06;
3)omessa motivazione sul fatto controverso e decisivo
per il giudizio, avendo il Tribunale rigettato l’appello
incidentale, limitandosi ad un giudizio di condivisione
della statuizione del primo giudice ed omettendo di motivare sulle ragioni per cui si era discostato dal parere espresso dal Consiglio dell’Ordine di Firenze, laddove aveva dimezzato gli onorari senza tener conto della natura
e complessità della causa;
4)omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle
competenze relative alla richiesta del parere di congruità
della parcella al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Firenze;
5)omessa motivazione sulla illegittima compensazione
delle spese del giudizio di primo grado, difettando la
sussistenza di giusti motivi,considerato il notevole scarto
tra quanto dovuto per competenze professionali e quanto
pagato dal Di Marzio.
Va. preliminarmente disposta, ex art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

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ri”, non allegato all’atto di citazione e prodotto tardiva-

Sul ricorso principale:
il primo motivo ed il relativo quesito sono inammissibile in quanto privi del requisito di specificità, non a-

lamenta il mancato scrutinio.
déll pari inammissibile, per genericità, è il secondo motivo, non essendo stati specificati i motivi di gravame
dei quali viene lamentato il rigetto con motivazione
insufficiente.
La terza doglianza è infondata posto che, contrariamente
a quanto affermato dal ricorrente, la sentenza si è pronunciata sull’accordo transattivo, affermando che non
poteva essere validamente ~e/ opposta una transazione risultante non da atto scritto, ma dalla trascrizione di
colloqui telefonici. Va aggiunto che la transazione deve
essere provata per iscritto ex art. 1967 c.c. e che la trascrizione di conversazioni non costituisce “documento”
né integra una riproduzione meccanica di un documento
( Cass. n. 8219/96).
Sotto il profilo della quantificazione

dei compensi,la

censura è, peraltro, priva di specificità, non

essendo

riportato il tenore del relativo motivo di gravame, che la
sentenza ha rigettato condividendo il convincimento del
Giudice di Pace sul saldo di onorari spettante al Piccione in base alle risultanze istruttorie ed alle tariffe di

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vendo il ricorrente trascritto i motivi di appello di cui

legge; la sentenza ha, inoltre, condiviso tutte le ulteriori argomentazioni del Giudice di Pace, compresa quella di compensazione delle spese rispetto a cui il Giudi-

Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del
danno, è sufficiente rilevare che il giudice di appello
ha affermato che essa era inammissibile per la sua novità ed il ricorrente non indica in quale atto ed in quali
termini l’avesse tempestivamente formulata sicché la
censura difetta di autosufficienza; l’ eventuale domanda,
ex art. 96 c.p.c., sarebbe pure inammissibile in presenza
di una soccombenza dell’istante.
Il quarto motivo, sulla mancata ammissione della prova
per registrazione, è inammissibile non essendo, comunque, consentite nuove produzioni probatorie in appello;
quanto alla mancata ammissione di C.T.U., la doglianza
è priva di autosufficienza, non essendo stata indicato
quale sarebbe stata la sua rilevanza rispetto alle prove
già acquisite e poste a fondamento della decisione e trattandosi di mezzo istruttorio riservato al potere discrezionale del giudice di merito.
Il quinto motivo è inammissibile per carenza di interesse, atteso che l’accoglimento, sia pure parziale della
domanda dell’attore, comportava l’insussistenza di somme da restituire.

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ce stesso aveva esercitato un potere discrezionale.

Passando all’esame del ricorso incidentale, si osserva:
il primo motivo sull’ammissibilità dell’appello in assenza del rispetto del termine di comparizione, è infonda-

plina dettata dal nuovo testo dell’art. 164 c.p.c., applicabile anche in appello, in virtù del richiamo di cui
all’art. 359 c.p.c., opera una distinzione quanto alle
conseguenze della costituzione del convenuto, giacché
mentre i vizi afferenti alla “vocatio in ius” sono sanati
con effetto “ex tune”, quelli relativi alla “editio actionis” sono sanati con effetto “ex nunc” con la conseguenza che, ove nell’atto di appello manchino l’indicazione
del giorno dell’udienza di comparizione e l’avvertimento
di cui all’art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c., e
l’appellante provveda, di sua iniziativa, ad una nuova
notifica con la correzione degli elementi mancanti, la
costituzione del convenuto sana la nullità del primo atto di appello con effetto retroattivo, valendo ad escludere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado( Cass. n. 17951/2008). In ogni caso / la violazione del
termine di comparizione imponeva al giudice di appello
solo di disporre la rinnovazione della citazione di secondo grado, nella specie non necessaria a fronte
dell’avvenuta costituzione dell’appellato( Cass. n.
13128/2010; n. 25391/04).

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to. Al riguardo, questa Corte ha evidenziato che la disci-

Il motivo sub b), con cui viene riproposta l’eccezione
di inammissibilità dell’appello per indeterminatezza
dell’oggetto delle domande e di nuovi documenti in ap-

to ai documenti che alle domande proposte in appello,
considerato che non sono stati valutati i primi né accolte le seconde, da parte del giudice di secondo grado.
La censura sub c) è inammissibile, avendo la Corte di
merito condiviso, quanto ai compensi, la decisione del
primo giudice; né il motivo è pertinente laddove fa riferimento al valore indeterminato di una causa nella
quale viene chiesto il pagamento di una specifica somma. Inammissibile per carenza d’interesse è pure la
quarta censura in quanto nel giudizio ordinario,in tema
di liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di
procuratore, l’esibizione del parere del consiglio dei :
ll’ordine è necessaria solo allorché la parte domanda la
liquidazione degli onorari in misura superiore al massimo della tabella; pertanto, per il criterio della causalità applicabile in materia di spese processuali, il rimborso della tassa corrisposta per detto parere ed i diritti
di procuratore relativi, vanno attribuiti solo ove il giudice riconosca giustificato il superamento dei massimi
tabellari, con la conseguenza, in caso contrario, che la
spesa inerente alla richiesta del parere in questione non

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pello, è inammissibile per difetto di interesse, sia quan-

può essere accolta alla controparte che ad essa non ha
dato causa ( Cass. n. 839/1986).
E’, infine, inammissibile, per difetto di autosufficienza,

del motivo di appello.
In conclusione, alla stregua dei rilievi svolti,

entrambi

i ricorsi vanno respinti. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente
giudizio di legittimità, stante la loro reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riuniti ricorsi, li rigetta entrambi; spese del
giudizio di legittimità integralmente compensate fra le
parti.
Così deciso in Roma il 22.1.2014

il quinto motivo, non essendo stato riportato il tenore

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