Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7505 del 25/03/2020

Cassazione civile sez. I, 25/03/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 25/03/2020), n.7505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24778/2018 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in Perugia, Via E. Toti 32,

presso lo studio dell’Avv. Carmela Grillo, che lo rappresenta e

difende come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione

Internazionale Di Firenze Sez. Perugia;

– intimato –

e contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione

Internazionale Di Firenze Sez. Perugia, Ministero Dell’interno

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in Roma Via Dei Portoghesi 12

Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il

19/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/10/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

B.C., cittadino della (OMISSIS), ricorre per la cassazione del Decreto 19 luglio 2018, n. 480/2018, emesso dal Tribunale di Perugia – Sezione specializzata in Materia di immigrazione e protezione internazionale – che, su impugnazione avverso il diniego dell’istanza di concessione della protezione internazionale e umanitaria, ha confermato la decisione di rigetto della Commissione Territoriale di Perugia.

Il Tribunale, ha preliminarmente evidenziato l’importanza della credibilità del richiedente ai fini della cooperazione istruttoria per poter concedere la protezione sulla base delle sole dichiarazioni della parte. Ciò posto ha ritenuto, “scarsamente credibile” il ricorrente a seguito delle numerose contraddizioni emerse tra quanto riferito in sede di audizione personale dinnanzi la Commissione Territoriale, prima, e nel giudizio di impugnazione, successivamente, dove aveva dichiarato di avere subito soprusi a seguito del sequestro da parte dei membri della Poro society e sottoposto a culti sacrificali rischi per la salute a causa dell’emergenza Ebola.

Ha respinto l’istanza per l’ottenimento dello status di rifugiato, non ravvisando la ricorrenza dei presupposti ex lege “atteso che il ricorrente non ha riferito di aver subito alcun atto di persecuzione (…) o alcun riferimento al rischio di persecuzione, nei suoi confronti, per uno dei motivi” previsti dalla legge.

Non ha ritenuto, altresì, integrati nella fattispecie gli elementi per la concessione della protezione sussidiaria – chiesta in subordine – sia in quanto “l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il 17 marzo 2016 la fine dell’Ebola in (OMISSIS)”; sia in quanto l’adesione alla “Poro Society” e il grave rischio alla persona cui sarebbe esposto a seguito del mancato pagamento del tributo dovuto alla stessa non risulta provato alla luce delle circostanze e dei fatti allegati.

Infine – per quanto ancora qui rileva – relativamente all’istanza di concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, richiamato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, il Tribunale, a fronte della dichiarata integrazione sociale del richiedente, ha confermato il provvedimento impugnato, rilevando che non erano “stati prospettati ulteriori motivi di vulnerabilità soggettiva/oggettiva” idonei al riconoscimento della protezione umanitaria, giacchè l’istanza era fondata unicamente sulle circostanze di fatto poste a fondamento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a cinque motivi.

1. Con il primo, si deduce la violazione dell’art. 737 c.p.c., poichè il procedimento si è concluso con ordinanza e non decreto;

Il motivo è infondato, avendo il Tribunale di Perugia emesso un decreto motivato, e non un’ordinanza come erroneamente ritenuto.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale ritenuto scarsamente credibile il ricorrente e violato il dovere di cooperazione.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha ritenuto complessivamente inattendibile il racconto del richiedente e verificato la situazione del Paese di provenienza, escludendone la pericolosità. Ha indicato le fonti di conoscenza dalle quali ha attinto per la superiore valutazione ed escluso il pericolo per la salute, derivante dalla fine dell’emergenza ebola in (OMISSIS), indicando la fonte nelle informazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, col conseguente venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle misure di protezione richieste.

Il decreto è pertanto conforme alla disposizione indicata (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5) e coerente con i principi di questa Corte secondo cui la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 19197 del 28/09/2015, n. 27336 del 29/10/2018). Anche il ricorso al Tribunale in materia di protezione internazionale è infatti retto dal principio dispositivo, ancorchè derogato dalle speciali regole di cui al cit. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice. Non vi è pertanto alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore: i fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono dunque necessariamente essere indicati dal richiedente.

In difetto di allegazioni circa la sussistenza di ragioni tali da comportare – alla stregua della normativa sulla protezione internazionale – per il richiedente un pericolo di un grave pregiudizio alla persona, in caso di rientro in Patria, la vicenda narrata deve considerarsi di natura strettamente privata, come tale al di fuori dai presupposti per l’applicazione, sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), (cfr. Cass. 15/02/2018, n. 3758). Peraltro la valutazione degli elementi probatori rientra nella discrezionalità del giudice di merito che deve fornire mediante un apprezzamento globale – così come ha fatto – una congrua motivazione, sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti (Cass. n. 21881/2019).

3. Con il terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando il decreto impugnato per carenze motivazionali sul diniego, dello status di rifugiato;

4. col quarto si deduce violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per carenza di motivazione ed errata interpretazione e applicazione della indicata normativa quanto alla protezione sussidiaria;

5. Gli indicati motivi sono infondati, con essi intendendosi ribaltare il convincimento, motivatamente espresso dal Tribunale, sia per il diniego di protezione internazionale sia per la protezione sussidiaria.

Va ribadito che le dichiarazioni del richiedente, giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui alla L. n. 251 del 2007, art. 3, riguardano tutte le forme di protezione internazionale, poichè la valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda tutti gli aspetti significativi della domanda (art. 3, comma 1) e si riferisce a tutti i profili di gravità del danno dai quali dipende il riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass. n. 4892/2019), con le conseguenze sopra indicate in termini di esercizio dei poteri di cooperazione e integrazione del giudice.

6. Col quinto motivo, si censura l’omesso esame circa la domanda di protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ritenendo del tutto carente l’esame della sussistenza dei requisiti di legge nonchè del tutto omessa l’indagine sulla situazione di vulnerabilità.

Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455/2018).

Peraltro la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria, se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” n. 21123 del 07/08/2019).

Il Tribunale di Perugia ha esaminato la posizione specifica del richiedente ed ha escluso la sussistenza di quella particolare situazione di vulnerabilità richiesta dalla legge. La motivazione del decreto impugnato sul punto, laddove esclude una effettiva lesione di diritti fondamentali in assenza di prova sulla situazione di vulnerabilità del soggetto, alla luce dei superiori principi, risulta esente da vizi logici e giuridici, rimanendo così incensurabile in sede di legittimità.

Va pertanto rigettato anche il quinto motivo, col quale si censura l’omesso esame della domanda di protezione umanitaria, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo il Tribunale rigettato la relativa istanza, previa la verifica dell’assenza di situazioni di vulnerabilità soggettive.

In conclusione il ricorso va rigettato. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2020

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