Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7504 del 31/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 7504 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 23065-2011 proposto da:
SGROMO GIOVAMBATTISTA, SGRGMB40B24B002A, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ASMARA 58, presso lo studio
dell’avvocato LOMANNO FERDINANDO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

2014
98

FONDIARIA SAI S.P.A., P.I. 00818570012, in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44,
presso

lo

studio

dell’avvocato

PERILLI MARIA

Data pubblicazione: 31/03/2014

ANTONIETTA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SOAVE GIANCARLO;

controricorrente

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, R.G.n.
85884/09 depositata il 02/03/2011;

udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALI SI;
udito l’Avvocato FERDINANDO LOMANNO difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI difensore
della resistente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del primo motivo di ricorso
(Cassazione sentenza delle S.U. n. 12609/2012) e per
l’assorbimento degli altri motivi.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
L’avv. Giovambattista Sgromo ha agito in monitorio per il pagamento di €.
540.060, 67 a titolo di compensi per l’attività professionale resa a favore della
SiAI

(poi divenuta Fondiaria SAI) nella causa

svoltasi dinnanzi al

Tribunale di Roma e definita con sentenza n. 11486/2005.

Fondiaria Sai spa.,

Avverso il decreto ingiuntivo n. 18970 del 2009 proponeva opposizione la
lamentando l’errata individuazione dello scaglione di

valore applicabile. Riferiva, altresì, di accordi non formalizzati e di prassi
relative alla misura degli onorari pagati al legale, non chiedeva, tuttavia, uno
specifico accertamento, ma si limitava a chiedere al giudice la liquidazione
secondo tariffa della parcella in base al valore ritenuto congruo
valutazione dei normali parametri

e previa

(quantità e qualità dell’opera svolta,

risultato ottenuto ecc.).
Il Tribunale di Roma premesso che, in applicazione dell’art. 30 delle legge
.

794/42, la controversia andava decisa con ordinanza non impugnabile ai sensi
del precedente articolo 29 della stessa legge, con ordinanza del 2 marzo 2011
revocava il decreto ingiuntivo opposto e per l’effetto condannava la Fondiaria
Sai a pagare all’avv. Sgromo la somma di €. 153.665,47, oltre interessi al
saggio di cui all’art. 5 Dlgs. 231 del 2002

su €. 125.569,68 dalla data

dell’ordinanza al saldo. Condannava la stessa Fondiaria Sai al pagamento dei
due terzi delle spese del giudizi e compensava

il residuo. A sostegno di

questa decisione il Tribunale di Roma osservava: a) che lo scaglione di valore
applicabile non era quello individuato dal Giudice di prime cure, atteso che la

valore della causa di garanzia era limitata al 5% del danno per ciascun anno.
.

La cassazionc di questa ordinanza ‘ stata chiesta dall’avv. Giovambattista
1

/

Sgromo per cinque motivi. La Fondiaria Sai spa., ha resistito con

controricorso.
Motivi della decisione
In via preliminare va chiarito che l’ordinanza che decide il merito
dell’opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad onorari di avvocato è

impugnabile solo con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma
settimo, Cost., essendo qualificata inoppugnabile dalla legge, ovvero dall’ art.
30 della legge 13 giugno 1942, n. 794.
1.= Con il primo motivo Sgromo lamenta la violazione degli artt. 29 e 30
della legge 13/6/1942 n. 794 e dell’art. 50 bis ultimo comma cpc. in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3 cpc.. Secondo il ricorrente posto che, ai sensi
dell’art. 30 della legge 794/1942, l’opposizione contro il decreto ingiuntivo
riguardante onorari diritti e spese degli avvocati per prestazioni giudiziali è
decisa dal Tribunale in Camera di Consiglio con ordinanza non impugnabile,
il Giudice Unico decidendo da solo ‘opposizione si è arrogato un diritto che
non aveva, e ciò è tanto più grave posto che l’attuale ricorrente aveva chiesto
espressamente che la causa venisse rimessa in collegio. L’inosservanza della
regola sulla composizione collegiale del Tribunale è causa di nullità del
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bis, secondo comma, cod. proc. civ., come peraltro confermato dall’art. 14,

secondo comma, del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per i procedimenti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
Pertanto, è nullo il provvedimento adottato dal Tribunale di Roma in
composizione monocratica – e non collegiale – all’esito di opposizione a

della legge 13 giugno 1942, n. 794.
2.= il ricorrente lamenta, ancora:
a) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 645 cpc e
degli artt. 29 e 30 legge 13/6/1942 n. 794 in relazione all’art. 360 n. 3 cpc.
Secondo il ricorrente l’opposizione era improcedibile perché avrebbe dovuto
essere instaurata con ricorso e non con citazione e se proposta con citazione
sarebbe stata valida se depositata in cancelleria entro i quaranta gironi dalla
ingiunzione. Ora nel caso in esame, eccepisce il ricorrente, l’opposizione è
stata proposta con citazione, ed, ancora, l’ingiunzione è stata notificata il 10
novembre 2009 e il deposito in cancelleria dell’opposizione avvenne il 23
dicembre 2009. L’improcedibilità derivava per altro dal medesimo art. 645
cpc., il cui ultimo comma dispone che in seguito all’opposizione i termini di
comparizione sono risotti a metà,

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decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio proposta ai sensi dell’art. 30

parcella di cui si dice posto che: a) la parcella dell”avvocato è assistita di una
presunzione di veridicità
certificata,

avvalorata e rafforzata e in un certo senso

nel caso in esame, dal parere di congruità dell’Ordine

professionale;

b)

non

vi

erano

contestazioni

specifiche

da

parte

dell’ opponente.

b) Con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3,4,5 del
decreto legislativo 9/10/01 n. 231 in relazione all’art. 360 n. 3 cpc. Avrebbe
errato il Tribunale di Roma nell’aver stabilito che gli interessi moratori
decorrevano dalla data della sua decisione nonostante l’art. 3 del Dlgs. 231
del 2002

stabilisce che il creditore ha diritto alla corresponsione degli

interessi moratori e il successivo articolo sancisce che gli interessi decorrono
automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine ove questo
non sia stabilito dopo trenta giorni dal ricevimento della fattura o di una
richiesta di pagamento di contenuto equivalente.
.

c) Con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 sesto
comma della legge 13/6/1942 n. 794

in relazione all’art. 360 n. 3 cpc.

Secondo il ricorrente il Tribunale non gli avrebbe liquidato il costo sostenuto
per ottenere il parere obbligatorio del Consiglio dell’Ordine nonostante l’art.
29, sesto comma, della legge n. 794 del 1942 dispone che il giudice liquida le

spese del procedimento intrapreso dall’avvocato per ottenere quanto
dovutogli.
3.1.= Queste censure rimangono assorbite dall’accoglimento del primo
motivo atteso che l’accertamento di merito dovrà essere riformulato e,
comunque, compiuto dal Tribunale in composizione collegiale.
In definitiva, va accolto il primo motivo, rigettato il secondo, dichiarati

.

-assorbiti il terzo, il quarto e il quinto. L’ordinanza impugnata va cascata e h
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causa va rinviata ad Tribunale di Roma in altra composizione.
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La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa
l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma in composizione
collegiale, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Suprema di Cassazione il 15 gennaio 2014
Il Consigliere relatore

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Così deciso in Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte

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