Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7504 del 25/03/2020

Cassazione civile sez. I, 25/03/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 25/03/2020), n.7504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24776/2018 proposto da:

I.E., elettivamente domiciliato in Perugia, Via E. Toti 32,

presso lo studio dell’Avv. Carmela Grillo, che lo rappresenta e

difende come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Per il Riconoscimento

Della Protezione Internazionale Di Firenze Sez. Di Perugia;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il

20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/10/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

I.E., cittadino della (OMISSIS), ricorre per la cassazione del Decreto n. 485/2018 del 20/07/2018, emesso dal Tribunale di Potenza – Sezione specializzata in Materia di immigrazione e protezione internazionale – che, su impugnazione avverso il diniego dell’istanza di concessione protezione internazionale e forme complementari di protezione, ha confermato la decisione di rigetto della Commissione Territoriale di Bari.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione nonostante “le dichiarazioni rese alla commissione territoriale possono considerarsi veritiere”, poichè i fatti riferiti non appaiono sufficienti ad integrare i presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione richiesta” “(…) senza disporre l’audizione” del richiedente.

In particolare, ha ritenuto che l’audizione del ricorrente “non è prescritta come obbligatoria, dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis. Invero dell’art. 35 bis, i commi 10 e 11, nell’individuare le ipotesi in cui deve essere fissata l’udienza per la comparizione delle parti, fanno riferimento all’audizione dell’interessato come a un adempimento istruttorio che, ove necessario, determina l’esigenza di fissazione dell’udienza. In particolare il comma 11, per l’ipotesi di mancanza della videoregistrazione, prescrive come obbligatoria l’instaurazione del contraddittorio orale e non l’audizione personale del ricorrente lasciando al giudice la valutazione della necessità di tale adempimento ai fini della decisione”.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminare all’esame dei motivi di ricorso è la verifica della corretta notifica al Ministero dell’interno rimasto intimato.

che la mancata prova della notifica comporta l’inammissibilità del ricorso, come ritenuto costantemente a partire da S.U. 627/08, secondo cui: “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1”. (Conf., ex multis, Cass. n. 13923 del 24/06/2011).

Il Collegio dichiara pertanto inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2020

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