Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7503 del 25/03/2020

Cassazione civile sez. I, 25/03/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 25/03/2020), n.7503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23670/2018 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in Perugia, Via E. Toti 32,

presso lo studio dell’Avv. Carmela Grillo, che lo rappresenta e

difende come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale Firenze Sezione Perugia;

– intimato –

e contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il

05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/10/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.L., cittadino del (OMISSIS), ricorre per la cassazione del provvedimento n. 487/2018 del 05/07/2018, emesso dal Tribunale di Perugia – Prima Sezione Civile che, su impugnazione avverso il diniego dell’istanza di “Riconoscimento di protezione internazionale e forme complementari di protezione”, ha confermato la decisione di rigetto della Commissione Territoriale di Firenze, ritenendo che le istanze dello straniero si fondassero solo su motivi personali.

Va premesso che il Tribunale, seppur rilevando la mancata produzione di documenti onde consentire al giudice di riscontrare per tabulas la credibilità dei punti centrali della dichiarazione e che l’unica fonte poteva essere l’audizione del richiedente, non l’ha ritenuta necessaria, valutando la vicenda narrata alla Commissione Territoriale, “completa e sufficientemente circostanziata”.

Quanto al merito, e per quanto concerne la protezione internazionale, sub specie di status di rifugiato e protezione sussidiaria, il Tribunale ha ritenuto di dover escludere che siano integrati nella situazione del richiedente gli elementi che presiedono al riconoscimento della protezione richiesta, difettando “motivi qualificati a sostegno del timore di rientrare nel proprio Paese ((OMISSIS)) e deduzioni in ordine ad atti di persecuzione personale per uno dei motivi considerati dalla normativa. Infine, per quanto riguarda il diniego di protezione umanitaria, il Tribunale ha ritenuto che il richiedente “abbia fondato l’istanza di protezione c.d. umanitaria sulle circostanze di fatto già dedotte ai fini della concessione della protezione internazionale”.

Il Ministero si costituisce con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a), per non avere il Tribunale disposto la comparizione delle parti, nonostante il fatto che la videoregistrazione dell’audizione davanti alla C.T. non fosse disponibile, tenuto conto dell’apposita istanza del ricorrente.

Il motivo è fondato.

Va applicato alla fattispecie il principio affermato da questa Corte, secondo cui “In tema di protezione internazionale, allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale (Sez. 1 -, Sentenza n. 32029 del 11/12/2018 (Rv. 651982-01). Peraltro, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il giudice di merito, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso in cui il richiedente abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass. 17076/2019; Cass. del 5/7/2018 n. 17717; Cass. del 26/10/2018 n. 27182).

Nella fattispecie il Giudice di merito, in mancanza di videoregistrazione, non ha fissato l’udienza di comparizione, con conseguente nullità del decreto impugnato.

Il ricorso va conseguentemente accolto, e il decreto cassato con rinvio al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, che provvederà a decidere sulla domanda proposta, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, in applicazione del seguente principio: “In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, come inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”, oltre a provvedere altresì sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Perugia, in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2020

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