Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7502 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9785/2016 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ENZO

URBANI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L., UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 655/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA

dell’11/02/2015, depositata il 12/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 4 settembre 2001, R.L. aveva esposto di essere stato coinvolto in un sinistro stradale verificatosi la (OMISSIS), mentre, a bordo della propria motocicletta Harley Davidson, in prossimità di un’area di parcheggio di un supermercato, si era visto tagliare la strada dall’autovettura Renault Clio condotta da T.S. la quale, provenendo da tale parcheggio, stava effettuando una manovra di svolta a sinistra per immettersi sulla strada statale, omettendo di dare la precedenza. In conseguenza dei danni subiti aveva richiesto la condanna della T. e dell’assicuratore, Milano assicurazioni S.p.A., al pagamento della somma di Euro 698.687.

2. Costituitasi T.S. aveva chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patiti sul presupposto della responsabilità dell’attore, il quale avrebbe tenuto una condotta di guida imprudente, per avere superato una colonna di auto proprio in prossimità della predetta intersezione.

3. La convenuta chiedeva altresì che fosse dichiarato il proprio diritto ad essere manlevata e garantita dalla Milano Assicurazioni S.p.A. in forza della polizza stipulata.

4. In conseguenza della domanda riconvenzionale l’attore aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il proprio assicuratore, Assitalia S.p.A.. Successivamente si costituiva anche la Milano assicurazioni che contestava nel merito la pretesa dell’attore. Nel corso del giudizio la T. e la chiamata Assitalia rinunciavano reciprocamente agli atti con conseguente declaratoria di estinzione.

5. Con la sentenza n. 354 del 2009 Tribunale di Vicenza, Sezione distaccata di Schio, ritenuta la corresponsabilità di entrambi i mezzi della causazione del sinistro, nella misura del 75% per la T. e del restante 25% per il R., provvedeva al risarcimento dei danni e alla compensazione parziale delle spese condannando, altresì, la Milano Assicurazioni a tenere indenne la T. dal pagamento di ogni somma che questa avrebbe dovuto versare in conseguenza della sentenza.

6. Avverso tale decisione proponeva appello R., formulando richieste istruttorie alle quali si opponeva la Milano Assicurazioni. T.S. chiedeva il rigetto dell’appello principale e, in via incidentale, la declaratoria che la Milano era tenuta, in forza della polizza, a rifonderle ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse prodursi in conseguenza della sua responsabilità, oltre che “spese, diritti e onorari riflussi anche nei confronti di Milano Assicurazioni per entrambi i gradi di giudizio”.

7. Con sentenza pubblicata il 12 marzo 2015, la Corte d’Appello di Venezia, accoglieva parzialmente l’appello principale, condannando la T. e la Milano assicurazioni al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 44.435, oltre rivalutazione e interessi, rigettava l’appello incidentale e condannava la Milano Assicurazioni a “tenere indenne T.S. dal pagamento di ogni somma che essa era tenuta a versare in forza della sentenza di appello”.

8. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione T.S. sulla base di due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e vizio di omessa pronunzia, in relazione all’art. 112 c.p.c., rilevando che la Corte d’Appello aveva omesso di provvedere sulla richiesta formulata dall’appellante incidentale e tesa ad ottenere la condanna della compagnia assicuratrice a rifondere alla propria assicurata, oltre alle spese di soccombenza nel rapporto assicurato-convenuto ( T.) assicurante-convenuto, inizialmente contumace (Milano Assicurazioni S.p.A.), anche le spese sostenute dalla ricorrente per la difesa in giudizio delle proprie ragioni.

2. In particolare, la Corte di Appello avrebbe omesso di adottare ogni statuizione riguardo all’allocazione delle spese di soccombenza, in considerazione del fatto che la T. era stata costretta, a causa della mancata costituzione tempestiva della compagnia, a costituirsi in giudizio.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce error in iudicando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 1917 c.c..

4. In particolare, la corretta applicazione dell’articolo sopra citato avrebbe consentito di condannare la Milano Assicurazioni a manlevare la ricorrente, anche sul piano della rifusione delle spese legali sostenute per il giudizio. L’assicuratore della responsabilità civile, infatti, ha l’obbligo di tenere indenne l’assicurato anche delle spese erogate per resistere all’azione del danneggiato. Poichè la compagnia Milano Assicurazioni, evocata in giudizio dalla odierna ricorrente, aveva scelto di rimanere inizialmente contumace e di costituirsi solo a seguito della notifica da parte dell’assicurata dell’atto contenente la domanda riconvenzionale, senza poi eccepire alcunchè riguardo alla sussistenza della copertura assicurativa, la stessa è tenuta a manlevare l’assicurata delle spese da questa sostenute per difendersi dalle pretese risarcitoria del danneggiato.

5. I motivi possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi. Le doglianze sono fondate, sotto il profilo della violazione di legge e non dell’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., non avendo la Corte territoriale applicato la regola prevista dall’art. 91 c.p.c., riguardo alla richiesta di condanna della compagnia Milano Assicurazioni al pagamento delle spese, nei rapporti tra assicurato e assicuratore.

6. In particolare, entrambi i motivi (la prima questione sollevata con il primo motivo e il secondo motivo) investono la regolamentazione delle spese sopportate dall’assicurata per resistere all’azione del danneggiato. Tale profilo è stato oggetto di pronunzia del giudice di primo e di secondo grado, nella parte in cui entrambi si sono limitati a disporre la “condanna della Milano Assicurazioni a tenere indenne T.S. dal pagamento di ogni somma che essa sia tenuta a versare in forza della presente sentenza”. Le censure sono fondate, avendo la Corte d’appello fatto cattivo uso della disciplina sulla regolamentazione delle spese nei rapporti tra assicurato, T.S. e assicuratore, Milano Assicurazioni. Infatti, poichè l’assicuratore della responsabilità civile ha l’obbligo di tenere indenne l’assicurato anche delle spese erogate per resistere all’azione del danneggiato, la corretta applicazione dell’art. 91 c.p.c., avrebbe consentito di condannare la Milano Assicurazioni a manlevare la ricorrente, anche sul piano della rifusione delle spese legali sostenute per il giudizio, in difetto di eventuali ragioni di compensazione ex art. 92 c.p.c., sulla base della disciplina vigente al tempo dell’instaurazione del giudizio.

7. Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione della disciplina dell’art. 91 c.p.c..

PQM

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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