Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7502 del 17/03/2021
Cassazione civile sez. II, 17/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 17/03/2021), n.7502
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26303-2016 proposto da:
R.A., e RO.PA., rappresentati e difesi
dall’Avvocato CLAUDIO COPPACCHIOLI, e dall’Avvocato EUGENIO GALASSI,
per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELL’EX BANCA DI ROMA, rappresentato
e difeso dall’Avvocato CECILIA RIZZICA, per procura speciale a
margine del controricorrente;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2186/2016 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,
depositata il 7/4/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
DONGIACOMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott. CELESTE ALBERTO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Ro.Pa. e R.A., con ricorso notificato il 7/11/2016, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 14/9/2016, pronunciata dalla corte d’appello di Roma in data 7/4/2016.
Il Fondo Pensioni per il Personale dell’ex Banca Di Roma ha resistito con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.
1.2. I ricorrenti, infatti, pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata, depositata in data 7/4/2016, è stata loro notificata in data 14/9/2016, si sono limitati, tuttavia, a depositare la copia autentica della sentenza di appello con attestazione di conformità ma non anche la relazione della relativa notificazione, senza, peraltro, che la copia notificata della sentenza possa rinvenirsi nella produzione del controricorrente.
1.3. Ed è, invece, noto che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369 c.p.c., comma 1, copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (Cass. n. 19695 del 2019; Cass. SU n. 10648 del 2017).
1.4. Il difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, non comporta, in effetti, l’improcedibilità del ricorso per cassazione solo nel caso in cui risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza poichè il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, (Cass. n. 11386 del 2019). Nel caso in esame, però, la sentenza impugnata è stata depositata in data 7/4/2016 mentre il ricorso per la sua cassazione è stato trasmesso per la notifica il 7/11/2016: oltre, quindi, il termine di sessanta giorni.
1.5. Nè, infine, rileva che l’intervenuta notificazione della sentenza non sia stata contestata dal controricorrente: il ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è, infatti, improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita, nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, anche la relazione di notificazione della stessa: nè il vizio, rilevabile d’ufficio, è sanabile dalla mancata contestazione da parte del controricorrente (Cass. n. 3466 del 2020).
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
3. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La corte così provvede: dichiara l’improcedibilità del ricorso, condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 7.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%: dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione seconda civile, il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021