Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7501 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9570/2016 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36,

presso lo studio dell’avvocato MARIO MASSIMO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ENRICO CORNELIO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA ULSS (OMISSIS) VENEZIANA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

TASSONI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO MARIA

CHERSEVANI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 429/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione dell’11 gennaio 2015, P.M. ha evocato in giudizio davanti al Tribunale di Venezia, la ULSS (OMISSIS) Veneziana per sentirla condannare al risarcimento dei danni provocati dalla tardiva diagnosi di ascesso retroperitonale, che gli avrebbe causato una epicardite ed una impotenza coeundi e generandi.

2. Con sentenza notificata il 14 febbraio 2011 il Tribunale di Venezia rigettava la domanda ed avverso tale decisione proponeva appello P.C., quale di P.M..

3. La Corte territoriale, con sentenza pubblicata il 2 marzo 2016, rigettava l’appello, ordinando la cancellazione di talune frasi ex art. 89 c.p.c..

4. Propone ricorso per cassazione P.C., sulla base di tre motivi. Resiste la ULSS (OMISSIS) Veneziana con controricorso. Il ricorrente deposita memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., prospettando una diversa lettura dei mezzi istruttori espletati e riportati analiticamente, con riferimento, in particolare, a tutti gli elementi di fatto presi in esame dal consulente tecnico di ufficio, per come esaminati e contestati anche nelle comparse conclusionali.

2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1228 c.c., richiedendo alla Corte di legittimità di riesaminare, nel merito, le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio riguardo ai presupposti di fatto del dedotto errore diagnostico.

3. Con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 89 c.p.c., in relazione all’art. 598 c.p., rilevando che le frasi censurate dalla Corte territoriale, secondo cui quelle locuzioni avrebbero travalicato il limite della continenza da usare negli scritti difensivi, risultando tese unicamente a screditare, senza alcuna motivazione, l’operato del Tribunale e dei suoi ausiliari, sarebbero state erroneamente interpretate. In realtà, il difensore si sarebbe limitato a esprimere il proprio pensiero nel rappresentare la gravità sociale di quanto i giudici di merito avevano consentito a tali professionisti di fare.

4. I motivi sono destituiti di fondamento e la memoria in atti non aggiunge elementi di novità favorevolmente valutabili.

5. In particolare, quanto al primo motivo, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640193). Al contrario, il ricorrente si limita a prospettare una ricostruzione in fatto più appagante per il ricorrente, rispetto alla ricostruzione operata dal giudice di merito.

6. Il ricorso per cassazione, invece, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, come viene sostanzialmente richiesto dal P., ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709).

7. Il ricorso, con riferimento ai primi due motivi, consiste nella richiesta di ottenere dalla Corte di legittimità una nuova valutazione del merito della causa e dei risultati dell’attività istruttoria espletata. Il ricorrente prospetta un pretesto migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti.

8. Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità e di valutazione degli elementi di prova e all’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non possono costituire vizi del percorso formativo di tale convincimento. In sostanza, si risolvono in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni del convincimento del giudice di merito e in una richiesta diretta ad ottenere una nuova pronuncia di fatto, estranea alla finalità del giudizio di cassazione.

9. Il sindacato di questa Corte non riguarda il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, così come chiaramente richiesto dal ricorrente sulla base della stessa prospettazione del ricorso, ma la verifica della correttezza giuridica della coerenza logica e formale delle argomentazioni svolte, rispetto le quali non vi è alcuna censura specifica.

10. Con specifico riferimento al secondo motivo di ricorso, il ricorrente non deduce specifiche violazioni a sostegno della tesi sostenuta e la richiesta si sostanza in una nuova valutazione di merito dell’operato del consulente medico legale e delle conclusioni da questo formulate.

11. Quanto al terzo motivo, la cancellazione delle espressioni sconvenienti non è sindacabile in sede di legittimità. In particolare, il provvedimento con il quale il giudice decide la cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive contenute negli scritti difensivi, ha carattere meramente ordinatorio e costituisce oggetto di un potere discrezionale che può essere esercitato anche di ufficio dal giudice e che si sottrae ad ogni forma di impugnazione (Cass. 14 luglio 2015, n. 14659 e Cass. 19 novembre 2003, n. 17547).

12. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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