Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7501 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. II, 17/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 17/03/2021), n.7501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19471-2019 proposto da:

I.Y., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANDREA SACCUCCI,

per procura speciale in calce al ricorso recante la data del

28/5/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– resistente –

avverso il DECRETO n. 1343/2019 del TRIBUNALE DI TRIESTE, depositato

il 8/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, dichiaratamente comunicato il 14/5/2019, ha respinto l’impugnazione che I.Y., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

I.Y., con ricorso notificato il 13/6/2019, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di protezione umanitaria che il richiedente, a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e 19 aveva proposto nell’atto introduttivo del giudizio e ribadito all’udienza di precisazione delle conclusioni.

1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 112, 153 e 294 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha omesso di pronunciarsi sull’istanza di rimessione in termini che il richiedente, dopo la riserva del ricorso in decisione in data 22/5/2018 e prima del deposito della decisione stessa, aveva proposto con atto del 18/9/2018.

1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale non ha esaminato tre fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, vale a dire: – la presenza in Italia del fratello, che era scappato e viaggiato con lui ed era risultato beneficiario della protezione umanitaria proprio per la vulnerabilità conseguente alla prospettiva di essere separato dal fratello maggiore; – la posizione lavorativa conseguita dal richiedente dapprima con il tirocinio e poi con l’assunzione in data 24/9/2018; – le lesioni alla mano sinistra del richiedente.

1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il richiedente non avesse riferito, in sede di compilazione della domanda in Questura, le condizioni di vulnerabilità in cui versava, senza, però, considerare che, al contrario, il richiedente aveva adempiuto all’onere su di lui gravante, riferendo senza contraddizioni la sua vicenda in modo organico, coerente, dettagliato e circostanziato, e che, pertanto, i fatti allegati, pur se non suffragati da prove, dovevano essere ritenuti comunque veritieri. Il tribunale, del resto, ha l’onere di accertare la sussistenza delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale acquisendo anche d’ufficio le informazioni necessarie a conoscere la situazione politica del Paese d’origine. La decisione assunta, invece, quale acritica adesione alla tesi prospettata dalla commissione territoriale, è priva di motivazione.

1.5. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, senza considerare nè l’atto introduttivo nè i documenti offerti, non ha adempiuto al suo dovere di procedere ad esame completo della vicenda in tutti i suoi elementi e di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

2.1. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri.

2.2. Gli atti del giudizio di merito, cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio, dimostrano che il ricorrente aveva proposto domanda di protezione umanitaria, sulla quale, però, il tribunale, in violazione dell’art. 112 c.p.c., non si è pronunciato.

3. Il primo motivo deve essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Trieste che, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Trieste che, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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