Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7500 del 31/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7500 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 423-2013 proposto da:
SOPRANO LUIGI SPRLGU59B22F839C, in proprio e nella qualità
di liquidatore della società BETON QUATTRO SCARL,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AVIGNONESI 5, presso lo
studio dell’avvocato SOPRANO ENRICO, che lo rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, quale società incorporante la
Equitalia Polis Spa, per atto di fusione per incorporazione, in persona
del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NOMENTANA, 91, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
BEATRICE, rappresentata e difesa dall’avvocato AMODIO
FRANCESCO giusta procura in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 31/03/2014

- controricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– intimata avverso la sentenza n. 386/46/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 20/09/2011,
depositata 1’08/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

Ric. 2013 n. 00423 sez. MT – ud. 05-02-2014
-2-

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

La Corte, ritenuto
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la
seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Napoli ha respinto l’appello della “Beton Quattro s.c.a r.l.” contro la
sentenza n.405/28/2009 della CTP di Napoli che aveva respinto il ricorso della
predetta contribuente ad impugnazione di cartella di pagamento per maggiore IVA
discendente dalla rettifica automatizzata della dichiarazione relativa all’anno 2000.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che la notifica della cartella era
stata validamente effettuata, in conformità alle previsioni dell’art.60 del DPR
n.600/1973.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia e la concessionaria Equitalia Sud spa si sono costituite con controricorso,
e la seconda ha formulato una serie di eccezioni di inammissibilità, prima delle quali
quella relativa alla tardività della notifica del ricorso, eccezione che però non è
connotata di specificità, non ravvisandosi peraltro ragioni per supporre che sia
trascorso, prima della notifica, il termine di legge ai fini dell’impugnazione.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Occorre infatti preliminarmente rilevarne l’inammissibilità —in conformità
all’apposita eccezione proposta dalla controricorrente Equitalia Sud- per difetto di
legittimazione del rappresentante legale della società ricorrente-liquidatore dott. Luigi
Soprano che, nella prefazione del ricorso medesimo, ha dato atto che la “Beton
Quattro s.c. a r.l.” è estinta per intervenuta liquidazione e cancellazione dal Registro
delle Imprese.

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letti gli atti depositati,

Orbene, è giurisprudenza ormai consolidata quella secondo cui:”Poiché la
cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in data successiva all’entrata in
vigore dell’art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (che ha attribuito a tale
adempimento efficacia costitutiva), determina l’immediata estinzione della società di
capitali, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti

terzo comma, cod. proc. civ. – il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una
società che sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca posteriore alla data
suddetta, difettando la stessa di legittimazione sostanziale e processuale, trasferitasi
automaticamente ai soci ex alt 110 cod. proc. civ., sia stato dichiarato o no l’evento
interruttivo, nel processo in corso, dal difensore della società” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8596 del 09/04/2013; conforme, nella specifica materia tributaria, Cass.
Sez. 5, Sentenza 13.7.2012, n.11968).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 16 settembre 2013.

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che nessuna delle parti ha depositato memoria illustrativa;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente Soprano Luigi,
in proprio, a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate —quanto all’Agenziain € 1.200,00 oltre spese prenotate a debito e -quanto alla concessionaria- in €
1.200,00 oltre accessori di legge ed oltre € 100,00 per esborsi.

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capo, deve ritenersi inammissibile – per carenza di capacità processuale ex art. 75,

Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014

Il Presidente

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