Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7500 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/03/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato DE MARINIS NICOLA, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimata –

e sul ricorso n. 11523 del 2007 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente indientale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7247/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/03/200 R.G.N. 5909/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega DE MARINIS NICOLA;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso

principale, insussistenza ricorso incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Poste italiane spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 15 marzo 2006, che ha respinto l’appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’illegittimita’ del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con M.R., con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni dal momento della messa in mora.

Il ricorso per cassazione, notificato il 15 marzo 2007, e’ articolato in due motivi.

L’intimata ha depositato controricorso, notificato il 12 aprile 2007, eccependo, preliminarmente l’inammissibilita’ del ricorso per violazione dell’art. 366-bis c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il ricorso e’ inammissibile perche’ nessuno dei motivi contiene la formulazione del quesito di diritto, imposta, considerata l’epoca di pubblicazione della sentenza (16 marzo 2006) dall’art. 366 bis c.p.c. a pena d’inammissibilita’.

Anche il motivo, il primo, che in aggiunta alla violazione di legge, denunzia un vizio di motivazione, non contiene l’indicazione del fatto sul quale verte il vizio, ne’, tanto meno la spiegazione dovuta del perche’ lo stesso e’ controverso e decisivo.

Il ricorso, quindi e’ nel suo complesso, inammissibile.

Le spese devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la societa’ ricorrente alla rifusione alla controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro, nonche’ 2.500,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali e distrae all’avv.to Roberto Rizzo, dichiaratosi anticipatario.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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