Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7500 del 25/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 25/03/2020), n.7500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30085-2018 proposto da:

SCERFIT SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo

studio dell’avvocato SIMONE CICCOTTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO IOFRIDA;

– ricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 336/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALI della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società Scerfit srl avverso l’estratto ruolo indicato in ricorso sul presupposto della rituale notifica della cartella precedentemente emessa dall’agente della riscossione. Il giudice di appello ha ritenuto che la notifica della cartella fosse del tutto regolare in quanto eseguita direttamente dall’agente della riscossione a mezzo di raccomandata, risultando prodotti gli avvisi di ricevimento con i quali era stata notificato l’atto.

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate -Riscossione con controricorso.

La ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio. La CTR non avrebbe esaminato la documentazione prodotta concernente i soggetti dipendenti e amministratori della stessa società nonchè la sede della società medesima, dalla quale risulterebbe l’illegittimità della notifica della cartella.

Il motivo è inammissibile.

La CTR, nella sua motivazione, ha affermato di avere esaminato la documentazione prodotta in ordine alla notificazione della cartella, ritenendola regolare. Ciò impedisce di prospettare il vizio di omesso esame di un fatto, avendo il giudice di merito già esaminato la documentazione desumendone la ritualità con una valutazione che non può essere messa in discussione da questa Corte in relazione al motivo come prospettato.

In questa direzione si sono del resto espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8053/2014, alla quale questo Collegio non può che uniformarsi.

Questa Corte in diverse occasioni ha di recente riaffermato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie- cfr. Cass. n. 27415/2018-. Circostanza per l’appunto verificatasi nel caso di specie, nel quale la CTR ha esaminato il fatto storico rappresentato dalla regolarità della notifica e ha ritenuto la legittimità del processo notificatorio.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13 cit., comma 1- bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in Euro 5.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13 cit., comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA