Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7500 del 23/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9563/2016 proposto da:

A. C. SOLUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9,

presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1159/2015 del TRIBUNALE di CASSINO del

6/10/2015, depositata 1’08/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Srl A.C. Soluzioni, quale cessionaria del credito risarcitorio sorto in favore di B.F. a causa del sinistro stradale subito dalla stessa in data (OMISSIS), ha evocato in giudizio, di fronte al Giudice di Pace di Sora, la Milano Assicurazioni SpA, per ottenere il pagamento relativo all’attività di patrocinio espletata e, in via alternativa, per la condanna del creditore cedente, B.F..

2. Il Giudice di Pace, con sentenza n. 228 del 2013 ha rigettato le domande proposte. Avverso tale decisione proponevano appello principale la S.r.l. A.C. Soluzioni ed incidentale B.F. e il Tribunale di Cassino, con sentenza pubblicata l’8 ottobre 2015, rilevando che il giudice di prime cure aveva pronunciato secondo equità, ai sensi dell’art. 114 c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello proposto.

3.Ricorre per cassazione la S.r.l. A. C. Soluzioni sulla base di quattro motivi e deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., rilevando che oggetto della controversia era la violazione dei principi informatori e regolatori della materia, ed in particolare, il profilo della libera circolazione dei crediti, per cui sussiste l’eccezione alla regola dell’inappellabilità ai sensi dell’art. 113 c.p.c..

2. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 319 e 320 c.p.c., con conseguente omessa o insufficiente motivazione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che all’errata applicazione delle norme procedurali conseguiva un’insufficiente o un’omessa motivazione da parte del Tribunale di Cassino.

3. Con il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 e 1264 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 144, 145, 148 e 149, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Rileva la società ricorrente che la cessione del credito era stata stipulata solvendi causa, a titolo gratuito e pro solvendo e risultava regolarmente notificata alle parti debitrici.

4. Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1321, 1325 e 1326 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che il giudice di appello, violando il criterio letterale di interpretazione del contratto, aveva disatteso la natura del negozio di cessione di credito, che si perfeziona con il semplice scambio del consenso tra cedente e cessionario.

5. Il primo e secondo motivo sono inammissibili perchè il ricorrente non ha dedotto, in ricorso, di avere sottoposto tali motivi (la violazione dei principi informatori e regolatori della materia e violazione di norma procedurali) al giudice di appello. In ogni caso, sono inammissibili poichè il ricorrente deduce la violazione dei principi regolatori della materia, ai sensi dell’art. 113 c.p.c. e art. 339 c.p.c., comma 3, ma omette di indicare il principio che sarebbe stato violato (Cass. n. 3005 del 2014). Nella memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente precisa che il principio violato è quello del libero trasferimento dei crediti, sulla base del consenso (pag 3), ma ciò non consente di sanare l’assoluta genericità con la quale la questione è stata prospettata in ricorso (pag. 18) con riferimento alla circolazione dei crediti.

6. Quanto al secondo motivo, oltre alla mancanza di specificità e all’assoluta genericità delle censure, la doglianza è in palese contrasto con quanto posto a fondamento del primo motivo (violazione dei principi informatori e regolatori della materia e non, come si sostiene con il secondo motivo, violazione di norme processuali). Infine, parte ricorrente sotto la denominazione di apparente violazione di legge (la violazione di norme procedurali), lamenta, in realtà, che la violazione avrebbe determinato un’insufficiente motivazione, profilo che non può essere sindacato ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile alla decisione in esame.

7. Il terzo e quarto motivo risultano assorbiti nella manifesta infondatezza dei precedenti motivi, mentre il riferimento all’art. 1342 c.c., costituisce questione nuova, non valutabile per la prima volta in questa sede.

8. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, mentre alcun provvedimento va adottato riguardo alle spese non avendo l’intimata espletato attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA