Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7499 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/03/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato DE MARINIS NICOLA, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 238/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/03/2006 r.g.n. 402/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega DE MARINIS NICOLA;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Poste italiane spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 15 marzo 2006, che ha respinto l’appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’illegittimita’ del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con S.L., con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni dal momento della messa in mora.

LI ricorso per cassazione, notificato il 15 marzo 2007, e’ articolato in quattro motivi.

L’intimata ha depositato controricorso, notificato il 17 aprile 2007, eccependo, preliminarmente l’inammissibilita’ del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il ricorso e’ inammissibile perche’ nessuno dei motivi contiene la formulazione del quesito di diritto, imposto, considerata l’epoca di pubblicazione della sentenza (16 marzo 2006) dall’art. 366 bis c.p.c. a pena d’inammissibilita’.

Anche i due motivi che denunziano un vizio di motivazione, il primo e la seconda parte del secondo, non contengono l’indicazione del fatto sul quale verte il vizio, ne’, tanto meno la spiegazione dovuta del perche’ lo stesso e’ controverso e decisivo.

Il primo motivo, in particolare, che denunzia esclusivamente un vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, non pone un problema di motivazione in ordine ad un fatto, ma una questione di diritto.

Questione relativa alla formazione del giudicato in presenza di un atto di appello che con riferimento ad un tema in discussione, non formula un motivo specifico, ma rinvia a quanto sostenuto in memoria di costituzione. Si tratta di una denunzia di (pretesa) violazione di legge, priva, come le altre di quesito di diritto.

Il ricorso, quindi e’ nel suo complesso, inammissibile.

Le spese devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la societa’ ricorrente alla rifusione alla controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in 25,00 Euro, nonche’ 2.500,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali e distrae all’avv.to Roberto Rizzo, dichiaratosi anticipatario.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA