Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7499 del 27/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 27/03/2010), n.7499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CAROMA COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE CARROZZE 3,

presso lo studio dell’avvocato NERI Stefano, rappresentata e difesa

dall’avvocato FIORILLO PASQUALE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CASERTA -, in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

contro

EQUITALIA POLIS S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 162/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, del 7/4/08, depositata il 09/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DI IASI Camilla;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Caroma Costruzioni s.r.l. propone ricorso per Cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartella di pagamento Invim, la C.T.R. Campania confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso della contribuente.

2. Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 la ricorrente rileva che le cartelle erano fondate sul passaggio in giudicato delle decisioni sulle opposizioni aventi ad oggetto gli avvisi prodromici alle cartelle medesime, senza considerare che non erano stati ritualmente comunicati, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, la data fissata per la discussione di quelle cause e i dispositivi delle sentenze rese in quei giudizi.

Il motivo risulta inammissibile per inidoneita’ (dipendente da assoluta astrattezza e genericita’) del quesito proposto. Giova infatti rilevare che il quesito in esame non solo non si pone come sintesi logico – giuridica della questione e non chiarisce quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, ma manca anche delle precisazioni necessarie a consentire a questo giudice di fornire una risposta idonea a definire la questione sottoposta al vaglio di legittimita’. In particolare, il quesito manca dell’indicazione dell’oggetto della notificazione in relazione alla quale si chiede una interpretazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, in quanto non specifica che nella specie si tratta di comunicazioni (della data di udienza e del dispositivo) effettuate nell’ambito di procedimento definito da sentenza passata in giudicato. A tale proposito, giova evidenziare che nella specie si palesa del tutto irrilevante una eventuale risposta al quesito ai fini della definizione della controversia, posto che non e’ possibile in altro e diverso giudizio porre in discussione la ritualita’ di atti di un procedimento definito da sentenza passata in giudicato, attesa la regola della conversione dei motivi di nullita’ in motivi di impugnazione, con la conseguenza che possono farsi valere tali motivi di nullita’ del procedimento solo attraverso l’impugnazione della sentenza che lo definisce (sia pure, eventualmente, oltre i termini previsti per impugnare, sempre che ricorrano le condizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3). Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 6.000,00 di cui Euro 5.800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 09 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010

 

 

 

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