Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7499 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26520/2016 proposto da:

A.G.P., ricorrente che non ha presentato il ricorso

entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DEI

L’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore,

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO, in persona del Rettore

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, IA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrenti –

e contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 1230/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Università degli Studi di Firenze hanno proposto controricorso, provvedendo alla relativa iscrizione a ruolo, avverso il ricorso proposto dal sig. A.G.P. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 24/8/2015.

E’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite proposta ex art. 380 bis c.p.c..

Il ricorso è improcedibile.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati all’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di farne dichiarare l’improcedibilità, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse al recupero delle spese e di evitare che il ricorrente possa riproporre il ricorso ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr., da ultimo, Cass., 17/5/2011, n. 10810).

L’ammissibilità del controricorso dell’intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l’improcedibilità del ricorso per effetto dell’omissione del deposito, postula l’allegazione da parte del medesimo di copia del ricorso a lui notificata atteso che, in difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronunzia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione (v. Cass., 17/5/2011, n. 10810; Cass., Sez. Un., 7/7/1988, n. 4500).

Nella specie i resistenti hanno depositato la copia notificata del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500,00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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