Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7498 del 31/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7498 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 30188-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
CARRERA SRL;
– intimata avverso l’ordinanza n. 50/03/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di BOLOGNA del 23.9.2011, depositata il 27/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

i cro-3

Data pubblicazione: 31/03/2014

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Bologna ha accolto l’istanza di sospensione di data 10.5.2011 -presentata,
ai sensi dell’art.373 cpc, da “Carrera srl”- della sentenza n.86-08-2010 pronunciata
dalla medesima CTR, in relazione a processo originatosi dall’impugnazione di avviso
di accertamento per IVA-IRAP 2004, provvedimento integralmente confermato dalla
anzidetta sentenza.
La Commissione di appello —dato atto che la parte contribuente ha proposto ricorso
per cassazione avverso la menzionata pronuncia e che era stata notificata alla parte
contribuente cartella di pagamento concernente l’esecuzione del pagamento delle
somme provvisoriamente dovute per effetto di detta pronuncia- ha ritenuto che le
ragioni prospettate dalla parte contribuente “integrano i requisiti di cui all’art.373 cpc
(danno grave ed irreparabile)”, alla luce del fatto che l’esecuzione della pretesa è
idonea a determinare lo stato di insolvenza della società ricorrente,
compromettendone irreparabilmente l’attività.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art.111 Cost, affidato ad
un unico motivo.
La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Il ricorso appare inammissibile e se ne propone il rigetto.
Infatti, con l’unico motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del combinato
disposto degli art.373 cpc e 1 comma 2, 40, 68 del D.Lgs.546/1992) la parte qui
ricorrente si duole dell’illegittimità dell’ordinanza di accoglimento dell’istanza di

L

letti gli atti depositati

sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di appello, premettendo che
il ricorso avverso la menzionata ordinanza è da ritenersi ammissibile in ragione
dell’abnormità del provvedimento medesimo, a mezzo del quale si fa applicazione di
una norma in realtà non applicabile al processo tributario.
Il ricorso appare inammissibile e se ne propone il rigetto.

che:”L’ordinanza del tribunale che, in sede di reclamo ed in riforma del diniego da
parte del giudice delegato del medesimo tribunale, abbia emesso un provvedimento
cautelare, ai sensi dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ., non è ricorribile per
cassazione, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo e pur quando il lamentato
vizio abbia natura processuale (per avere essa disatteso l’eccezione d’inammissibilità
del reclamo), difettando il requisito della definitività. Né la conclusione muta,
allorché il ricorrente lamenti l’abnormità della decisione ed i suoi effetti gravi ed
irreversibili, atteso che, sotto il primo profilo, l’impugnabilità di un provvedimento è
in funzione del regime giuridico suo proprio e non della qualificabilità del vizio
denunziato in termini di nullità processuale o invece di abnormità, mentre, sotto il
secondo profilo, la gravità degli effetti non è, di per sé, elemento idoneo a riflettersi
sulle caratteristiche giuridiche del provvedimento, in particolare sulla sua
provvisorietà e strumentalità, le quali rendono inammissibile il ricorso per
cassazione. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23504 del 19/11/2010; conformi Cass. n.
3919 del 2006; n. 23504 del 2010; n. 14140 del 2011).
Perciò, non è da condividere l’assunto su cui la parte ricorrente fonda l’ammissibilità
del ricorso avverso il provvedimento qui impugnato, che non è provvisto del requisito
della definitività.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 15 luglio 2013.

ritenuto inoltre:

3

Codesta Corte Suprema, anche di recente, ha insegnato ripetutamente

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

non si è costituita.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014

~mai() Giudichino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa

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