Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7498 del 27/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 27/03/2010), n.7498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F., M.A., MA.AN., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIULIO ARISTIDE SARTORIO 60, presso lo

studio dell’avvocato CAMARDA MARCO, che li rappresenta e difende,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 122/2 007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, del 25/10/07, depositata il 04/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DI IASI Camilla;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. M.A., F. e An. propongono ricorso per Cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che ha depositato atto di costituzione) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni relativo ad imposta di successione, la C.T.R. Lazio confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso dei contribuenti e compensava le spese.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione degli artt. 90, 91, 92 e 132 c.p.c. oltre che vizio di motivazione, i ricorrenti rilevano che senza alcuna motivazione i giudici di merito avevano disposto la compensazione delle spese, pur avendo rigettato l’appello dell’Agenzia) risulta, prima che manifestamente infondato, inammissibile per inidonea formulazione del quesito di diritto, posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimita’ (v.

tra le altre SU n. 7257 del 2007) la funzione propria del quesito di diritto e’ di far comprendere alla Corte di legittimita’, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico – giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il motivo che (come nella specie) si concluda con quesiti assolutamente generici in quanto privi di ogni specifita’ in relazione alla corrispondente “ratio decidendi” della sentenza impugnata e la cui formulazione sia del tutto inidonea ad esprimere rilevanza ai fini della decisione del motivo ed a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (v. tra le altre Cass. n. 7197 e n. 8463 del 2009).

In particolare, premesso che il secondo comma dell’art. 92 c.p.c. (nella versione prevedente l’esplicita indicazione dei giusti motivi per la compensazione delle spese introdotta dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a) e’ applicabile solo nell’ipotesi (nella specie non ricorrente) di procedimenti iniziati dopo il 1 marzo 2006, e premesso altresi’ che i giudici della C.T.R. hanno nella specie adottato una motivazione specificamente riferita al provvedimento di compensazione, esplicitando i giusti motivi di compensazione con riguardo alla “particolare materia trattata” – espressione sintetica ma che potrebbe essere certo meglio apprezzata alla luce del percorso motivazionale della sentenza impugnata-, e’ da rilevare che, oltre che generico, il quesito proposto non consente, per mancata specificazione della disciplina applicabile alla specie, una risposta idonea a definire la questione sottoposta al vaglio di legittimita’, e risulta inoltre in conferente (posto che con esso, tra l’altro, si chiede se sia necessario motivare la decisione di compensazione, senza dare conto che comunque una motivazione era stata adottata), essendo peraltro da aggiungere che, al di la’ delle enunciazioni riportate in epigrafe, nel motivo in esame non si denuncia in alcun modo l’eventuale sinteticita’, illogicita’ e/o insufficienza della motivazione posta a base della decisione di compensazione.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. In assenza di attivita’ difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010

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