Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7498 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10028/2016 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA

MARIA VITTORIA VECCHIONE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNITED PARCEL SERVICE ITALIA SRL, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARICA DI TORO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1716/2015 del TRIBUNALE di AVELLINO

dell’8/10/2015, depositata il 09/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 9/10/2015 il Tribunale di Avellino ha respinto il gravame interposto dal sig. P.P. in relazione alla pronunzia G. di P. Avellino n. 2864/2010, di rigetto della domanda proposta nei confronti della società United Parcel Service Italia s.r.l., di risarcimento del danno da inadempimento di contratto di trasporto di cose.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il P. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso la società United Parcel Service Italia s.r.l..

E’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite proposta ex art. 380 bis c.p.c..

Va pregiudizialmente dichiarata la tardività della memoria ex art. 378 c.p.c., pervenuta in Cancelleria solamente in data 11/1/2017, giorno precedente quello d’udienza.

Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 342 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto posto in rilievo che risulta invero inosservato il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il base al quale il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, deve offrire elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata (v. Cass., 22/5/2014, n. 11308; Cass., 28/2/2006, n. 4403; Cass., 19/4/2004, n. 7392).

Deve ulteriormente sottolinearsi che il ricorso risulta formulato altresì in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente pone a fondamento della propria censura atti del giudizio di merito (in particolare, l'”atto di appello su un motivo ben specifico”, l'”istruttoria di primo grado”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo.

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Senza sottacersi che non risultano invero nemmeno sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, essendosi il ricorrente limitato a muovere apodittiche doglianze, sicchè quanto dedotto si risolve nella proposizione in realtà di un “non motivo” (cfr. Cass., 8/7/2016, n. 1274; Cass., 8/7/2014, n. 15475; Cass., 1/10/2012, n. 17318; Cass., 17/1/2012, n. 537).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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