Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7497 del 31/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7497 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 29825-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
LAMBERTO LUCARELLI in qualità di Curatore Fallimentare della
FALLIMENTO SAFETY CAR SRL;
– intimato avverso la sentenza n. 154/4/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ANCONA del 25.5.2010, depositata il 19/10/2010;

Data pubblicazione: 31/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2011 n. 29825 sez. MT – ud. 05-02-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Ancona ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.58/03/2007 della CTP di Macerata che aveva parzialmente accolto il
ricorso della “Safety car srl”- ed ha così disposto il parziale annullamento dell’avviso
di accertamento relativo al periodo di imposta 2003, a mezzo del quale l’Ufficio
aveva ritenuto indetraibile IVA e recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili
(questi ultimi ai sensi dell’art.14 commi 4 e 4-bis della legge n.537/1993 siccome
derivanti da attività qualificabile come reato), sul presupposto che la contribuente
avesse acquistato autoveicoli da fornitori nazionali con operazioni che dovevano
reputarsi soggettivamente inesistenti, poichè intercorse con soggetti fittiziamente
interposti, rispetto agli effettivi cedenti esteri, ai soli fini dell’evasione dell’impost
sul valore aggiunto.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora rileva)
che la parte finale della menzionata disposizione (ove detta:”fatti salvi i diritti
costituzionalmente garantiti”) deve essere ricondotta alla previsione dell’art.53 Cost
nella quale è previsto il concetto di capacità contributiva, così che ove l’attività sia
stata effettivamente esercitata anche i costi imputati a conto economico, e
direttamente riferibili ai ricavi (come era avvenuto nel caso di specie), devono essere
riconosciuti nella determinazione del reddito d’impresa, salvo che non si tratti di costi
fittizi, emessi al solo fine di aumentare i componenti negativi di reddito.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La società intimata non si è costituita.

3

letti gli atti depositati

Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo del ricorso (improntato al vizio di violazione di legge) la parte
ricorrente si duole della violazione della disciplina dettata dal predetto art.14, nella
parte in cui la sentenza di appello ha sostanzialmente escluso l’applicabilità di detta

operazioni oggettivamente inesistenti), con inaccettabile interpretazione riduttiva
della norma.
Senonchè, non può passarsi all’esame dello stretto merito del predetto motivo di
ricorso in considerazione del fatto che con l’art.8 del D.L. n.1612012 il Legislatore ha
recentemente modificato (con effetto retroattivo, atteso che il comma 3 del predetto
articolo prevede che:”Le disposizioni di cui ai commi I e 2 si applicano, in luogo di
quanto disposto dal comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, previgente, anche per fatti, atti o attivita’ posti in essere prima dell’entrata in
vigore degli stessi commi 1 e 2, ove piu’ favorevoli…”, in termini si è già
pronunciata questa Corte con la Sent. n. 10167 del 20 giugno 2012) la disciplina
dettata dal menzionato art.14, specificando che “non sono ammessi in deduzione i
costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il
compimento di atti o attivita’ qualificabili come delitto non colposo”.
Consegue da ciò che la disciplina in parola (nella sua versione ora vigente) non
risulta più applicabile alla specie di causa, atteso che la attività qui contestata come
reato non integra comunque il presupposto del diretto utilizzo dei costi, spese o
prestazioni di servizio ai fini del compimento dell’attività criminosa (in termini anche
Cass. sezione sesta Ord. n. 3258 del 11 febbraio 2013).
Consegue da quanto detto che il ricorso può essere disatteso per manifesta
infondatezza.
Roma, 15 settembre 2013.

ritenuto inoltre:

4

disciplina alle operazioni soggettivamente inesistenti (riferendola esclusivamente alle

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

A

non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014
Il Presidente

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa

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