Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7497 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/03/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato DE MARINIS NICOLA, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.N., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO ITALIA

102, presso lo studio dell’avvocato MOSCA PASQUALE, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 207/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/03/2006, r.g.n. 14/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega DE MARINIS NICOLA;

udito l’Avvocato MOSCA PASQUALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Poste italiane chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, pubblicata il 13 marzo 2006, che ha rigettato l’appello contro la sentenza con la quale il Tribunale di Castrovillari, aveva accolto il ricorso di T.N., dichiarando la nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro stipulato per il periodo dal 3 luglio 2001 al 30 settembre 2001, condannando la societa’ a riammettere in servizio la lavoratrice e a pagarle le retribuzioni dal 13 marzo 2003.

Il ricorso e’ articolato in tre motivi. La T. si e’ difesa con controricorso. Poste ha depositato una memoria.

Il ricorso e’ inammissibile in quanto tutti i motivi sono privi di quesito di diritto, necessari, a pena di inammissibilita’, considerata la data di pubblicazione della sentenza impugnata.

Il primo motivo denunzia anche un vizio di motivazione, in modo inammissibile, perche’ aspecifico. Infatti, da un lato, non si specifica di quale tipo di vizio si tratti, assumendo che la motivazione sarebbe stata, al tempo stesso omessa, e sarebbe insufficiente e contraddittoria, il che e’ contro la logica, in quanto una motivazione non puo’ al tempo stesso mancare ed essere insufficiente e contraddittoria. Dall’altro, non si specifica qual e’ il fatto su cui insiste il vizio, ne’, tanto meno, si spiega perche’ sarebbe controverso e decisivo.

Il ricorso, quindi e’ nel suo complesso, inammissibile. Le spese devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la societa’ ricorrente alla rifusione alla controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 25,00, nonche’ 2.500,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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