Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7497 del 27/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 27/03/2010), n.7497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LA ROVA SRL (da ora “La Rova” o la “Societa’”) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONZANI ELISA,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (d’ora in poi detta “Agenzia” o “Ufficio” o

“Amministrazione”) in persona del Dirigente generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di VENEZIA – Sezione Staccata di VERONA del 18.6.07, depositata il

30/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DI IASI Camilla;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Rova s.r.l. propone ricorso per Cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro, la C.T.R. Veneto confermava la sentenza di primo grado (che aveva respinto il ricorso della societa’).

2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3) risulta inammissibile innanzitutto per inidonea formulazione del quesito di diritto, posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimita’, la funzione propria del quesito di diritto e’ di far comprendere alla Corte di legittimita’, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico – giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il motivo che (come nella specie) si concluda con un quesito privo di ogni specifita’ in relazione alla corrispondente “ratio decidendi” della sentenza impugnata e la cui formulazione sia del tutto inidonea ad esprimere la rilevanza della risposta al quesito medesimo ai fini della decisione del motivo nonche’ a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (v. tra molte altre Cass. n. 7197 del 2009 e n. 8463 del 2009, nonche’ SU n. 7257 del 2007 e SU n. 7433 del 2009), essendo peraltro appena il caso di aggiungere che nella specie la formulazione del quesito, in quanto involgente accertamenti ed apprezzamenti in fatto, non consente alla Corte, attraverso la risposta al medesimo quesito, di affermare un principio di diritto suscettibile di definire la controversia.

Anche il secondo motivo (col quale si deduce vizio di motivazione) risulta inammissibile sotto diversi profili, essendo innanzitutto da rilevare che esso risulta carente in relazione all’art. 366 bis c.p.c., comma 2 a norma del quale e’ richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidita’ formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimita’, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione e’ insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non gia’ e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (v. Cass. n. 8897 del 2008).

E’ poi da aggiungere che il motivo difetta di autosufficienza, non risultando riportato in ricorso il testo di eventuali atti e documenti dai quali emergerebbero i fatti decisivi e controversi asseritamente non (o mal) valutati dai giudici d’appello.

In ogni caso, la ricorrente non risulta aver espressamente e specificamente indicato, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, gli atti o documenti sui quali sono fondati entrambi i motivi in esame e neppure risulta aver depositato tali atti e documenti ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, a norma del quale, insieme col ricorso (e pertanto nello stesso termine previsto dal citato art. 369 c.p.c., comma 1) devono essere depositati a pena di improcedibilita’ “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, essendo appena il caso di evidenziare che i suddetti atti e documenti devono essere specificamente e nominativamente depositati unitamente al ricorso e nello stesso termine, non rilevando a tal fine la richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, ne’, eventualmente, il deposito del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga), se tale deposito non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c. e se all’atto del deposito viene indicato in modo generico il suddetto fascicolo senza specificare gli atti e documenti in esso contenuti sui quali il ricorso e’ fondato. E’ infine da rilevare che, contrariamente a quanto affermato dalla contribuente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimita’, l’onere di depositare, nel termine perentorio fissato per il deposito del ricorso per Cassazione, i documenti su cui lo stesso si fonda – imposto, a pena di improcedibilita’, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 1906 – si applica anche nel processo tributario, non ostandovi il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2 per il quale “i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo”, in quanto la stessa norma prevede, di seguito, che “le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio”, con la conseguenza che non e’ ravvisabile alcun impedimento all’assolvimento dell’onere predetto, potendo la parte provvedere al loro deposito anche mediante la produzione in copia, alla quale l’art. 2712 c.p.c. attribuisce lo stesso valore ed efficacia probatoria dell’originale, salvo che la sua conformita’ non sia contestata dalla parte contro cui e’ prodotta (v. Cass. n. 24940 del 2009).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010

 

 

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