Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7497 del 26/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 26/03/2018, (ud. 24/01/2018, dep.26/03/2018),  n. 7497

Fatto

 

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la società contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, relativa al diniego di accoglimento di istanza d’interpello disapplicativo, il D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37 bis, comma 8, delle disposizioni contenute nella L. n. 724 del 1994, art. 30, recante la normativa di contrasto all’utilizzo a fini elusivi di società non operative, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto impugnabile il diniego di accoglimento dell’istanza d’interpello ritenendo sussistente un interesse concreto e attuale ad agire avverso la risposta ottenuta a seguito del predetto interpello in capo alla società ricorrente e la conseguente impugnabilità del provvedimento di diniego stesso.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il motivo di ricorso è infondato, con assorbimento del ricorso incidentale.

Secondo l’orientamento di questa Corte “In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l’onere di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 37 bis, comma 8, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario” (Cass. n. 17010/12, secondo Cass. n. 8663/11, il diniego disapplicativo è un atto definitivo in sede amministrativa e recettizio con immediata rilevanza esterna, da qualificarsi come un’ipotesi di diniego di agevolazione). Tale principio regolatore (isolatamente disatteso da Cass. n. 5843/2012) si è consolidato nel diritto vivente (es. Cass. n. 20394/12, 335/14, 25281/15, 6200/15) sino ad essere stato ripreso anche in altri contesti fiscali (v. in motivazione S.U. nn. 7665/16, 19704/15, 12760/15, 649/15, 13451/14; cfr. ex plurimis: Cass. nn. 16962/17, 11397/17, 5723/16, n. 2616/15, 11922/14, 25916/13).

Nel caso di specie, sulla base dei superiori principi, ai quali il Collegio intende dare continuità, la società contribuente aveva un interesse qualificato, ai senso dell’art. 100 c.p.c., a insorgere contro un atto che non era meramente consultivo, ma aveva una sua lesività, in quanto tale risposta all’interpello ha l’effetto di incidere, comunque, sulla condotta del soggetto istante, in ordine alla dichiarazione dei redditi, in relazione alla quale l’istanza è stata inoltrata.

Va, infine, precisato come il D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 6, non ha una valenza interpretativa, come opinato dall’ufficio ricorrente, ma di nuova disciplina della materia dell’interpello e, quindi, non dispone che per l’avvenire. Del resto, nè la struttura nè la funzione della nuova e articolata disciplina, contenente tra l’altro la limitazione dell’impugnazione, manifestano le caratteristiche tipiche dell’interpretazione autentica (in saldatura con la pregressa disciplina) o dell’innovazione retroattiva, secondo i parametri ermeneutici tracciati dal giudice delle leggi (es. C. cost. n. 41/11), in disparte, diversamente opinando, i rilievi di dubbia conformità convenzionale (art. 6 CEDU) desumibili da taluna giurisprudenza europea (Corte EDU, Maggio vs. Italia). Peraltro, premesso che ogni testo normativo deve essere interpretato secondo il suo contenuto obiettivo mentre i lavori preparatori non costituiscono elemento decisivo per la sua interpretazione (cfr. in motivazione Cass. n. 16679/16), e neppure il tenore della relazione illustrativa del D.Lgs. offre obiettivo riscontro dell’asserita valenza interpretativa della nuova normazione delegata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Poichè l’ufficio ricorrente è un’amministrazione dello Stato, non paga il doppio del contributo unificato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica a pagare alla società contribuente le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo complessivo di Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, alla Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2018

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