Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7497 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22793/2015 proposto da:

MASACCIO SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell’avvocato

PAOLA FORLINI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO MARIO

LENZI, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2712/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

22/06/2015, depositata il 24/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 24/6/2015, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il tribunale della stessa città, tra le restanti statuizioni (e in accoglimento della domanda proposta dalla Leasint s.p.a.), ha accertato la risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria di un immobile concluso tra la Leasint s.p.a. (quale concedente) e la Masaccio s.r.l. (quale utilizzatrice) per inadempimento di quest’ultima, condannando la Masaccio alla restituzione dell’immobile concesso in godimento.

A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato l’infondatezza delle argomentazioni sostenute dalla Masaccio (circa il proprio diritto a ottenere il riscatto dell’immobile utilizzato a titolo di locazione finanziaria), non avendo la stessa mai raggiunto alcun accordo con la concedente sulle condizioni del riscatto, nè potendo esercitare tale riscatto dopo l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto, come nella specie avvenuto.

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la Masaccio s.r.l., sulla base di due motivi d’impugnazione.

3. La Leasint s.p.a. non ha svolto difese in questa sede.

4. A seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi di ricorso proposti, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), nonchè per violazione dei principi sull’onere della prova e sulla necessaria connessione tra chiesto e pronunciato (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), avendo la corte territoriale trascurato di rilevare la legittimità dell’avvenuto esercizio del diritto di riscatto, da parte della Masaccio, prima ancora della risoluzione del contratto, omettendo altresì di esaminare l’ulteriore circostanza consistita nell’avvenuta comunicazione, dalla società concedente all’utilizzatrice, dell’importo monetario necessario per l’esercizio del riscatto dopo la comunicazione della volontà della stessa concedente di risolvere il contratto per inadempimento della Masaccio.

Ciò posto, la corte territoriale non avrebbe mai potuto accertare l’intervenuta risoluzione del contratto di leasing, avendo la società concedente sostanzialmente annullato la propria volontà risolutoria con la successiva comunicazione degli importi da versare ai fini del riscatto, oltre che per la decisiva circostanza costituita dalla mancata originaria proposizione, da parte della Leasint s.p.a., della domanda di accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento della Masaccio.

Sotto altro profilo, la società ricorrente si duole del mancato accertamento, da parte della corte territoriale, dell’eccessività degli importi richiesti dalla concedente per il riscatto dell’immobile, e del conseguente carattere giustificato degli inadempimenti contestati a carico della stessa Masaccio.

2. Tutte le censure avanzate dalla società ricorrente sono inammissibili.

Osserva al riguardo il Collegio come sotto entrambi i profili, relativi all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente si sia spinta a sollecitare un’inammissibile rivalutazione nel merito dei fatti di causa controversi, in contrapposizione a quanto sostenuto dalla corte territoriale sulla base di una motivazione giuridicamente corretta e del tutto lineare, sul piano della congruità logica e argomentativa.

Al riguardo, varrà evidenziare come la corte territoriale, sulla scia della motivazione dettata dal primo giudice, abbia sottolineato come l’esercizio del riscatto, da parte della Masaccio, non fu mai compiutamente perfezionato, non essendo mai state definite, in modo consensuale, le trattative per la determinazione dell’importo a ciò indispensabile.

Ciò posto, appaiono del tutto irrilevanti le censure sollevate dalla ricorrente, con riguardo alla necessaria diversa interpretazione dei fatti di causa, tanto non potendo pretendersi, nè sotto il profilo della violazione di legge (avendo la società ricorrente prospettato solo un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta di una norma di diritto, secondo l’ordinaria logica del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), nè nella prospettiva dell’omesso esame di un fatto decisivo controverso (di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), avendo la ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione del odierna controversia. Riguardo ad esse – costituite da documenti – nemmeno risulta osservato il precetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Osserva il collegio, pertanto, come, attraverso le odierne censure, la società ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa (e della stessa interpretazione della domanda originariamente proposta dalla controparte) secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità. E ciò al lume del significato che deve attribuirsi al nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., secondo le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un. n. 8053 e 8054 del 2014).

3. Alla dichiarazione dell’inammissibilità del ricorso – cui la memoria successivamente depositata non ha apportato significativi elementi di valutazione di segno contrario – non segue l’adozione di alcun provvedimento con riguardo alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo la Leasint s.p.a. svolto alcuna difesa in questa sede.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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