Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7496 del 31/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7496 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 29711-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
CARENA PIERGIORGIO personalmente ed in qualità di socio
accomandatario della s.a.s. Italconcert (cessata), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 27, presso lo
studio dell’avvocato MELUCCO ANDREA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIORGI GIORGIO, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/03/2014

avverso il provvedimento n. 141/09/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di GENOVA del 26.5.2010, depositata il
15/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2011 n. 29711 sez. MT – ud. 05-02-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Genova ha respinto l’appello dell’Agenzia contro la sentenza
n.158/01/2007 della CTP di Genova che aveva respinto il ricorso di Carena Pier
Giorgio ad impugnazione di avviso di accertamento per maggiore IRPEF relativa
all’anno 1996, avviso consequenziale a quello emanato nei confronti della società
“Italconcert sas” ai fini della tassazione (“per trasparenza”) dei maggiori redditi
imputabili ai fini IRPEF anche ai soci dei maggiori ricavi accertati in capo alla
menzionata società.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che -avendo la medesima CTR
(come già in precedenza la locale CTP) già ritenuto illegittimo l’accertamento nel
procedimento concernente la società- derivava di conseguenza anche l’infondatezza
dell’appello proposto dall’Agenzia a riguardo della decisione concernente il reddito
del socio.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente si è costituito con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione dell’art.14 del
D.Lgs. 546 del 1992, in relazione all’art.360 n.4 cpc, assorbente rispetto agli altri)
l’Agenzia ricorrente si duole in sostanza dell’omessa pronuncia, da parte del giudice
del merito e in controversia caratterizzata da litisconsorzio necessario tra le parti,
sulla questione dell’integrazione del contradditorio.

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letti gli atti depositati

Il motivo di impugnazione appare fondato, siccome risulta manifesto che il giudice di
appello non ha affatto provveduto sulla questione relativa al necessario
contraddittorio tra soci e società.
Ed invero, l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra i predetti soggetti, avrebbe
imposto al giudicante di sollevare d’ufficio la questione, indipendentemente

Infatti, con nota pronuncia che ha determinato il cambiamento di un risalente
indirizzo giurisprudenziale (Cass.Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), questa
Corte ha avuto modo di evidenziare che:”In materia tributaria, l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle
società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un
solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la
società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta
controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da
uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi
dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è
affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di
ufficio”.
Poiché è pacifico che nella specie qui in esame il contradditorio non sia stato
integrato nei confronti della società -in relazione al reddito della quale dovrà essere

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dall’espressa censura di parte.

stabilito il reddito da partecipazione imputabile ai soci- in ossequio al principio sopra
richiamato, non resta che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la
controversia al giudice di primo grado (la CTP di Genova), affinché provveda al
rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l’integrazione del
contradditorio nei confronti delle altre parti necessarie.

manifesta fondatezza.
Roma, 15 settembre 2013.

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa il cui contenuto
non induce la Corte a rimeditare le ragioni poste dal relatore a sostegno della
proposta di decisione;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTP
di Genova che, in diversa composizione e previa integrazione del contraddittorio tra
le parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo oltre che sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Presidente

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per

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