Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7496 del 25/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 25/03/2020), n.7496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28263-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1205/224/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro F.C. in relazione alla sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo a vari tributi pretesi per l’anno 2006. Secondo la CTR l’appello proposto contro la sentenza di primo grado pubblicata l’11 settembre 2014 con atto spedito il 16 marzo 2015 non aveva rispettato il termine di impugnazione di sei mesi, scaduto il 12 marzo 2015.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La parte intimata non si è costituita.

La ricorrente deduce la violazione dell’art. 327 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3 e art. 51, comma 1, L. n. 742 del 1969, art. 1. La CTR avrebbe omesso di considerare che la legge che ha modificato la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale – D.L. n. 132 del 2014, pubblicata il 12.9,2014- non poteva spiegare effetti per l’anno 2014, applicandosi solo a far data dall’anno 2015. La decisione impugnata avrebbe quindi erroneamente considerato tardivo l’appello che, spedito il 16 marzo 2015, doveva ritenersi tempestivo, applicandosi il termine di sospensione di 46 giorni previsto dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, nella versione anteriore alla modifica, di guisa che detto termine sarebbe scaduto il 16 marzo 2015- coincidendo il giorno 15 marzo con una domenica.

Il ricorso è fondato.

Costituisce principio giurisprudenziale acquisito che la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale – attualmente decorrente dall’uno al trentuno agosto ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 1, nel testo modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 10, conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014, – è immediatamente applicabile con decorrenza solo dall’anno 2015, in forza dello stesso D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 10, a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio in attuazione, peraltro, del principio tempus regit actum – tra le tante, Cass. n. 20866 del 2017, Cass. n. 16670/2019 -.

Nel caso di specie ha dunque errato la CTR nel considerare che il nuovo termine ridotto di sospensione feriale fosse applicabile anche per l’anno 2014, considerando la data di pubblicazione del D.L. n. 132 del 2014.

Sulla base di tali principio l’appello alla sentenza pubblicata – e non notificata- I’ll settembre 2014 -come accertato dalla CTR-applicandosi la sospensione feriale di quarantasei giorni (dall’1 agosto fino al 15 settembre 2014) proposto dall’Agenzia con atto spedito il 16 marzo 2015 doveva ritenersi tempestivo, andando il termine semestrale di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. a scadere il 16 marzo 2015 – coincidendo il 15 marzo con il giorno di domenica -.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2020

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