Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7495 del 31/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7495 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 29605-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
BRUSCELLA MICHELE;
– intimato avverso la sentenza n. 165/3/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di POTENZA del 6.11.09, depositata il 14/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

Data pubblicazione: 31/03/2014

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Potenza ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.227/03/2007 della CTP di Potenza che aveva accolto il ricorso del
contribuente Brusciiella Michele- ed ha così confermato l’avviso di accertamento per
IVA-IRPEF-IRAP relative al periodo di imposta 1999, fondato sulla applicazione dei
coefficienti presuntivi di reddito di cui all’art.3 legge n.549/1995 e DPCM 29.1.1996,
come modificato dal DPCM 27.3.1997.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che nella specie di causa, il
richiamo da parte dell’Agenzia alle ragioni prospettate dal contribuente, al fine di
rideterminare l’esito dell’accertamento, costituiva prova della “coscienza ed
acquiescenza” da parte dell’Ufficio circa la non affidabilità dei parametri. D’altronde,
attesa l’intrinseca natura presuntiva e probabilistica dello strumento, l’Agenzia aveva
manifestamente violato il disposto dell’art.39 comma 1 lett. d del DPR n.600/1973
nella parte in cui aveva lasciato carente “il riferimento motivazionale a qualsiasi
elemento esterno ai criteri presuntivi”, così non risultando soddisfatti i necessari
requisiti della gravità, precisione e concordanza.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Ed invero, con il motivo di ricorso (incentrato, contempo, sul vizio di violazione
dell’art.39 comma 1 lett. d del DPR n.600/1973, in combinato disposto con l’art.3
comma 181 della legge n.549/1995 e con l’art.2696 cod civ, e sul vizio di
insufficiente motivazione della sentenza, quest’ultimo concretamente non sviluppato

Osserva:

nel contesto del motivo) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante abbia
misconosciuto la natura presuntiva qualificata —normativamente attribuita- dello
strumento parametrico, strumento in virtù del quale lo scostamento dei compensi
dichiarati dal contribuente, rispetto a quelli riferibili allo stesso contribuente in
ragione del metodo campionario, integra il requisito di gravità precisione e
concordanza, salva la prova contraria riconosciuta a favore del contribuente.
Il motivo appare fondato ed accoglibile.
Ai fini di causa occorre muovere dall’insegnamento contenuto nella nota pronuncia di
Cass. Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009 (poi ribadita da numerose altre
successive) secondo il quale: “La procedura di accertamento tributario standardizzato
mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di
presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege”
determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé
considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale
redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente,
pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha
l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di
condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono
essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo
di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi
nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione
dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali
sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del
contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il
giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso
concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal
contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del
procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a
presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede

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amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di
questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola
base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il
contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può
valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito”.
Alla luce di questi principi, il giudicante (che pure aveva dato atto dell’avvenuta
integrazione del contraddittorio preprocessuale, in occasione del quale la parte
contribuente aveva protestato l’inapplicabilità alla propria impresa del procedimento
parametrico per il fatto che l’attività esercitata —noleggio macchine per la costruzione
e demolizione- era stata svolta per la prima annualità, in sostituzione dell’altra
precedentemente esercitata) avrebbe dovuto dar conto dei motivi di preferenza
attribuita alle ragioni presuntive indicate dall’una e dall’altra parte in ordine alla
concreta applicabilità del metodo parametrico all’attività presa in considerazione e
non limitarsi a cedevoli affermazioni di principio circa le modalità di assolvimento
dell’onere di prova incombente sull’Ufficio ovvero circa il significato da attribuirsi al
parziale adeguamento dell’esito dell’accertamento alle proteste di parte contribuente.
Non avendo il giudicante fatto corretta applicazione dei principi dianzi richiamati, si
propone che la Corte cassi la pronuncia impugnata, restituendo il processo al giudice
del merito —in funzione di giudice del rinvio- affinché provveda a rinnovare
l’apprezzamento dei dati processuali, alla luce delle censure proposte dalla parte
appellante.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 15 settembre 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la parte ricorrente, con dichiarazione di data 21 gennaio 2014 ha rinunciato al

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ricorso “stante la mancata notifica per decesso del contribuente”;
che pertanto va dichiarata l’estinzione del processo, senza regolazione delle spese;

P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso. Nulla per le spese.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014

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