Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7495 del 27/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 27/03/2010), n.7495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARONCINI 6,

presso lo studio dell’avvocato CONTARDI GENNARO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DORIA ATTILIO, giusta mandato ad litem in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI FOGGIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 159/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di BARI – Sezione Staccata di FOGGIA del 19.6.07,

depositata il 18/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. DI IASI Camilla.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.V. propone ricorso per Cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non si e’ costituita) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica del valore di un fondo compravenduto ai fini dell’imposta di Registro, la C.T.R. Puglia, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, riformava la sentenza impugnata (che aveva accolto i ricorsi proposti dai venditori e dall’acquirente) rideterminando il valore del fondo suddetto.

Poiche’ il ricorso risulta proposto dal solo acquirente del fondo e notificato alla sola Agenzia delle Entrate, non anche ai venditori del fondo e loro eredi (che risultano essere stati parte dei giudizi di primo e secondo grado) e poiche’, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49 alle impugnazioni delle sentenze delle Commissioni Tributarie si applicano le disposizioni del titolo 3^, capo 1^ del libro secondo del c.p.c, pertanto gli artt. da 323 a 328 c.p.c. (con espressa esclusione del solo art. 327 c.p.c.), deve essere disposta, ai sensi dell’art. 332 c.p.c., la notifica del ricorso agli altri soggetti che hanno partecipato al giudizio di appello.

P.Q.M.

Dispone la notifica del ricorso anche agli altri soggetti che hanno partecipato al giudizio d’appello nel termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010

 

 

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