Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7495 del 26/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/03/2018, (ud. 24/01/2018, dep.26/03/2018),  n. 7495

Fatto

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, relativa al silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell’IRAP per il periodo 2007-2009.

L’ufficio deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, i giudici d’appello, in violazione delle norme di cui alla rubrica avrebbero erroneamente ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, benchè avessero accertato lo svolgimento dell’attività professionale da parte del contribuente in tre distinti studi, oltre che l’impiego di beni strumentali per un elevato ammontare (Euro 170.000,00, di cui Euro 100.000,00 solo per arredi), quand’anche le ingenti spese andassero confrontate con ingenti introiti.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente istanza in forma semplificata.

Il ricorso è fondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, seppur, a volte, l’utilizzo di due studi professionali, se rigorosamente giustificati da peculiari esigenze, non è circostanza che possa far ritenere sussistente “l’autonoma organizzazione” ove tali studi costituiscano semplicemente due luoghi ove il medico – in una vicenda già esaminata – riceve i suoi pazienti e, quindi, è soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività professionale autonoma (Cass. ordd. n. 25238/16, 16369/17 – non massimate -), tuttavia, con l’utilizzo di tre studi propri, come nel caso di specie, il professionista appare impiegare beni strumentali potenzialmente eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività (Cass. ord. n. 16369/17; conf. nel caso di due o più studi, Cass. 23838/16, 17569/16, 17742/16, 19011/16; 22852/16, 22103/16, v. anche Cass.n. 7630/17, resa inter partes ed anche Cass. 26651/16, 22878/14, 2967/14).

Nel caso di specie, in punto di fatto, i giudici d’appello non hanno approfondito il carattere prevalentemente abitativo o professionale di due dei tre studi utilizzati dal professionista, indagine che è demandata al giudice del rinvio.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA