Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7495 del 25/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 25/03/2020), n.7495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26534-2018 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA

GANCIA 1, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO MAMMOLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MACINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2232/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 07/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Calabria indicata in epigrafe che, nella contumacia della parte contribuente, ha accolto l’impugnazione proposta dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato annullato l’accertamento emesso per la ripresa di Irpef, Iva e Irap per l’anno 1999. Secondo la CTR l’azione accertativa fondata su studi di settore era pienamente legittima, non avendo il contribuente partecipato al contraddittorio disposto ritualmente.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Con l’unico motivo proposto il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza e la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17. La CTR avrebbe tralasciato di considerare che l’atto di appello era stato notificato senza indicare che il I. fosse il procuratore domiciliatario del L. o che questi fosse domiciliato presso il Rag. I..

Inoltre, secondo il ricorrente il plico raccomandato non era stato ricevuto dal domiciliatario, ma da soggetto non conosciuto del quale l’ufficiale postale non aveva nemmeno indicato l’eventuale relazione col domiciliatario. Ragioni, queste, che rendevano palese l’inesistenza o nullità della notifica dell’impugnazione.

Il ricorso è per l’un verso inammissibile, non recando la riproduzione degli atti sui quali si fonda la censura ed in tal modo risultando privo del carattere dell’autosufficienza infondato. Questa Corte ha infatti affermato che in tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria soltanto qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti – cfr. Cass. n. 1150/2019 -. Ora, poichè la prospettazione della censura come fatta dal ricorrente intenderebbe conclamare la non coincidenza della firma apposta nell’avviso di ricevimento con quella del procuratore domiciliatario, tanto avrebbe reso necessaria la riproduzione dell’avviso stesso, come anche degli atti di riscontro circa la diversità fra il ricevente la notifica ed il domiciliatario, genericamente indicati senza specificazione del tempo e del luogo nel quale sarebbero stati prodotti.

Va poi evidenziato, quanto agli ulteriori profili della censura che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, riveste natura di atto pubblico e, riguardando un’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 1, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, ossia della fede privilegiata attribuita dall’art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza – cfr. Cass. n. 18427/2013 -. Si è poi aggiunto che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c. “- cfr.Cass.n. 924/2016 -. Cass. n. 16896/2011, inoltre, ha chiarito che in tema di notifica al procuratore costituito, l’art. 330 c.p.c. va interpretato nel senso che esso richiede che il destinatario ricopra effettivamente la qualità di procuratore domiciliatario, ma non pone a colui che propone l’appello l’onere di indicare formalmente nel corpo dell’atto di impugnazione il nome del professionista in questione, essendo necessario unicamente che la qualità di difensore domiciliatario risulti dagli atti del processo, in ottemperanza al disposto degli artt. 83,163 e 414 c.p.c. – conf. Cass. n. 19244/2014-.

Orbene, i principi giurisprudenziali sopra ricordati rendono evidente l’infondatezza della censura esposta dal ricorrente e ribadita in memoria, ove si consideri che secondo la stessa prospettazione del ricorrente la notifica a mezzo posta dell’atto di appello è stata fatta a persona qualificatasi come I.G. – procuratore domiciliatario del contribuente – con raccomandata consegnata a persona indicata dall’ufficiale postale come l’effettivo destinatario dell’atto.

Tanto è sufficiente per ritenere in ragione dell’efficacia fidefaciente delle attestazioni operate in sua presenza dall’ufficiale postale, che la notifica dell’impugnazione venne effettuata ritualmente, ancorchè non recasse alcuna indicazione della qualità di domiciliatario del destinatario della notifica.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2020

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