Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7494 del 31/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7494 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 29205-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
DI BIASE GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI
GIGLIOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al
ricorso notificato;
– resistente –

Data pubblicazione: 31/03/2014

avverso la sentenza n. 217/09/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di L’AQUILA – Sezione Staccata di PESCARA dell’8.2.2011,
depositata il 21/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

N

Ric. 2011 n. 29205 sez. MT – ud. 05-02-2014
-2-

CARACCIOLO.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di L’Aquila ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.313/01/2007 della CTP di Pescara che aveva già accolto il ricorso di Di
Biase Giorgio- ed ha così annullato il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso per
IRPEF 2005 proposta dal Di Biase sulla premessa che l’assegno di pensione posto in
pagamento nel gennaio 2005, a seguito di liquidazione di data 14.12.2004, era stato
assoggettato a tassazione ordinaria anche per i ratei di pensione imputabili all’anno
2004 e pagati in ritardo (perciò stesso assoggettabili a tassazione separata) per il fatto
che era stato adottato il regolamento previdenziale della Cassa Pensionistica di
categoria soltanto il 17.12.2003 con conseguente approvazione in data 14.7.2004 da
parte dei Ministeri Vigilanti, e perciò successivamente all’istanza di pensione
presentata dal Di Biase il 14.7.2004.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo —preliminarmente- che dovesse
essere dichiarata inammissibile la domanda dell’Agenzia diretta ad ottenere il
rimborso di una minor somma rispetto a quella richiesta, per violazione dell’art.57
del D.Lgs.546/1992 che vieta la proposizione di nuove eccezioni in appello;
ritenendo inoltre che il contribuente aveva dimostrato di avere correttamente e
tempestivamente formulato le proprie richieste alla Cassa Previdenziale, sicchè “il
ritardo nella corresponsione degli emolumenti si era verificato solo a causa di norme
sopravvenute (2004) che hanno impedito alla Cassa di versare le pensioni di
vecchiaia anticipata in ossequio alle domande presentate dagli iscritti”, cioè per
ragioni non addebitabili alle parti. D’altronde, la circostanza che il contribuente
avesse dovuto presentare la dichiarazione per il 2005 in conformità al CUD ricevuto

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Osserva:

non poteva avere rilevanza alcuna, non avendo il contribuente la possibilità di variare
i dati riportati nel modello.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente

Ed invero, con il secondo motivo di ricorso (centrato sulla violazione dell’art.17 lett.
b del TUIR e da esaminarsi previamente perché preliminare in senso logico rispetto al
primo motivo) la parte ricorrente lamenta che il giudicante abbia omesso di
considerare che si era trattato di “corresponsione differita in fase di primo pagamento
immediatamente successivo alla prima liquidazione della pensione avvenuto
regolarmente nei termini ordinari; quindi corresponsione in un periodo di imposta
successivo connaturata alla tipologia dell’emolumento da corrispondere”, cioè
“fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli stessi”.
Il motivo è inammissibile, per erronea identificazione dell’archetipo del vizio
valorizzato.
Ne è sintomo la circostanza che la parte ricorrente —dopo avere genericamente
identificato la disposizione di legge che il giudicante avrebbe violato- si limita poi,
sostanzialmente, a dolersi del fatto che il giudicante —avvalendosi della sue
prerogative di apprezzamento decisorio- abbia omesso di considerare come
“fisiologica” la “corresponsione differita” delle somme spettanti per trattamento
pensionistico.
Si tratta —per evidenza- di circostanze di fatto e di valutazioni di puro merito che
concernono il potere di ricostruzione della fattispecie concreta —dalla legge di rito
assegnato in via esclusiva al giudice del merito- il cui apprezzamento non può
costituire oggetto di erronea interpretazione o applicazione della norma, almeno non
nell’ottica prospettata dalla parte ricorrente.
Ed invero è principio tante volte enunciato da questa Corte che:” In tema di ricorso
per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea

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della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.

ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata
da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo
della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie
concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della
norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è

tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea
ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della
legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta
– è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata
dalla contestata valutazione delle risultanze di causa”.
Nella specie di causa il giudicante —avvalendosi dei poteri di apprezzamento
spettantigli- ha ritenuto che “il ritardo nella corresponsione degli emolumenti si era
verificato solo a causa di norme sopravvenute”, valutazione che avrebbe potuto
essere censurata nell’ottica dell’inidoneo apprezzamento dei fatti di causa e non per
la non corrispondenza alla fattispecie normativa astratta, sicchè è conseguente
ritenere che il motivo di impugnazione sia inammissibile.
Quanto al secondo motivo (centrato sull’erronea applicazione dell’art.57 del D.Lgs.
546/1992), con il quale l’Agenzia lamenta che sia stata ritenuta inammissibilmente
proposta la censura subordinata di appello volta alla determinazione del minor
importo da rimborsarsi, alla luce dell’imposta che resta correlativamente dovuta per
l’assoggettamento delle somme alla tassazione separata, esso si palesa
manifestamente fondato, atteso che la parte ricorrente ha fatto autosufficiente
specificazione delle ragioni proposte sin dal primo grado di giudizio per opporsi (per
questo rispetto) all’accoglimento delle domande proposte dalla parte ricorrente in
impugnazione al silenzio-rifiuto.
Tanto considerato, il giudicante non avrebbe potuto considerare “nuove” le eccezioni
proposte dall’Agenzia appellante ed avrebbe dovuto esaminarle nel merito.

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possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine

Ciò non avendo fatto, la Corte dovrà restituire la causa al giudicante affinchè
provveda all’apprezzamento omesso.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità del secondo motivo e per manifesta fondatezza del primo, con
conseguente cassazione della sentenza in parte qua e restituzione alla CTR de

Roma, 15 settembre 2013.

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo. Cassa la decisione
impugnata limitatamente a quanto oggetto di accoglimento e rinvia alla CTR
Abruzzo che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014
Il Presidente

L’Aquila in funzione di giudice del rinvio.

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