Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7493 del 31/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7493 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 28387-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
FALLIMENTO EDIL 2000 SNC DI PASQUALE VINCENZO &
C.;

– intimata avverso la sentenza n. 120/17/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 18.3.2011, depositata l’1/04/2011;

Data pubblicazione: 31/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2011 n. 28387 sez. MT – ud. 05-02-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Napoli ha accolto l’appello della curatela fallimentare della “Edil 2000
snc” -appello proposto contro la sentenza n.98/16/2010 della CTP di Caserta che
aveva già respinto il ricorso della contribuente- ed ha così annullato l’avviso di
accertamento per IVA-IRPEG-IRAP relative all’anno d’imposta 2005 (adottato sulla
scorta di un previo PVC) ed i cui rilievi venivano sostanzialmente condivisi dal
provvedimento di accertamento), avviso che la curatela aveva impugnato contestando
che non le fosse mai stato notificato il PVC al quale veniva fatto richiamo nell’avviso
medesimo.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che l’illegittimità del
provvedimento di accertamento derivasse dalla mancata allegazione, in violazione
della previsione dell’art.7 dello Statuto del Contribuente, del richiamato PVC all’atto
notificato al curatore, per quanto detto PVC fosse già stato notificato
all’amministratore della società; oltre che dal fatto che menzionato avviso “non
riproduce il contenuto essenziale del citato PVC”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La società contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il

motivo di impugnazione (improntato al vizio di insufficiente

motivazione della sentenza, prospettato sotto due distinti profili) la ricorrente si duole
sia del fatto che il giudicante nulla abbia argomentato in relazione al fatto che
l’omessa allegazione dell’atto istruttorio potesse considerarsi compensata dalla sua

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letti gli atti depositati

conoscibilità (connessa con il fatto che il PVC era stato notificato al fallito, a sua
volta tenuto a consegnare al curatore tutta la documentazione in suo possesso) sia del
fatto che il giudicante non abbia considerato del tutto sufficiente il contenuto del
provvedimento, nel quale erano stati riferiti gli aspetti contenutistici salienti del
predetto PVC.

Quanto al primo profilo del motivo (peraltro correttamente da prospettarsi come
violazione di legge e non come vizio di insufficiente motivazione), poiché la
giurisprudenza di codesta Corte ha escluso che l’astratta conoscibilità dell’atto non
allegato al provvedimento possa costituire utile surrogato dell’omissione: in termini
si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18532 del 10/08/2010, secondo la quale:”In tema di
imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n.
131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto
della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto
l’obbligo di allegazione, previsto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000, mira a
garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive,
laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che
comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare”.
Quanto al secondo profilo perché, avendo la parte qui ricorrente trascritto nel ricorso
per cassazione (peraltro con modalità di sostanziale illeggibilità) la sola motivazione
del provvedimento di accertamento ma non anche la motivazione del PVC, non è
possibile che si intenda se effettivamente il predetto avviso contenga la riproduzione
del contenuto essenziale del PVC richiamato, al fine di valutare se sia applicabile il
principio enunciato tante volte da codesta Corte (per tutte, si veda Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 8504 del 09/04/2010) secondo il quale il rigore dell’enunciato dell’art.7
può considerarsi attenuato alla luce della ratio sottesa a detta norma. A questo
proposito, il rispetto del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione avrebbe
dovuto essere tenuto in maggiore considerazione proprio alla luce del fatto che il
giudice del merito (a cui è dato di conoscere i documenti allegati dalle parti agli atti

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Il motivo di impugnazione appare infondato.

di causa) ha già fatto apposita valutazione (negativa) in ordine alla sufficienza di
detta riproduzione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza.

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, ad essi ritenendo di dover
aggiungere —a riguardo del primo profilo del motivo di impugnazione già esaminato
dal relatore- che sarebbe del tutto frustraneo il rilievo (fatto proprio altre volte dalle
pronunce di questa Corte, ma in epoca anteriore alla vigenza della legge n.212 del
2000: in termini si veda Cass. 2806/2010 e Cass. n.9229/2008, di poi replicata anche
da Cass. sentenza n. 11784 del 14 maggio 2010 in riferimento ad un avviso di
accertamento notificato al curatore dopo l’entrata in vigore della legge ora
menzionata e motivato per relationem ad un PVC notificato al curatore in epoca
invece antecedente) che il PVC fosse già stato notificato alla società prima della
declaratoria del fallimento, sicché sarebbe stato agevole per il curatore fallimentare
(subentrato nei rapporti attivi e passivi della società fallita che, pur non venendo
meno, perde la sua legittimazione sostanziale e processuale) venirne in possesso ed
apprenderne il contenuto, anche alla luce degli obblighi che —in punto di trasparenza
delle situazioni pendenti- incombono in capo al fallito.
Occorre, per contro, muovere dal prioritario rilievo del fatto che —pacificamentel’avviso di accertamento emesso nei confronti di un fallito coinvolge interessi
autonomi e spesso divergenti, da un canto della curatela siccome interprete di quelli
della massa dei creditori, d’altro canto personali del fallito, interessi tanto

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Roma, 15 settembre 2013

differenziati che è stato più volte ribadito dalla Corte che se il diritto di impugnazione
spetta in primo luogo al curatore, tuttavia anche il fallito è legittimato ad esercitare
l’impugnazione, sia pure nei casi e con i limiti che sono precisati da un articolato
dibattito giurisprudenziale (in termini si veda, esemplificativamente, Cass. Sent. n.
17687 del 19 luglio 2013; Cass. n.6476 del 19 marzo 2007; Cass. 6 febbraio2009,

Se il subentro nella legittimazione processuale e sostanziale comporta —
indubbiamente- che siano opponibili alla curatela gli atti formati nei confronti della
società in bonis (mentre dopo la dichiarazione di fallimento gli ulteriori atti del
procedimento tributario debbono indicare quale destinataria la procedura fallimentare
e quale legale rappresentante della stessa il curatore), tutt’altra questione è quella
concernente la necessaria allegazione all’avviso di accertamento notificato alla
curatela del verbale di constatazione notificato al contribuente in bonis, vicenda che
attiene non già alla questione della opponibilità degli atti ma bensì a quella della
realizzazione della funzione tipica della motivazione dell’avviso di accertamento la
cui finalità non è soltanto quella di “incanalare la pretesa tributaria” (provocatio ad
opponendum) ma sibbene quella di garantire al destinatario dell’avviso di
accertamento il più adeguato e spedito esercizio del diritto di difesa, consentendogli
di conoscere nel modo più compiuto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
poste dall’ufficio finanziario a fondamento dell’atto impositivo e perciò di poterle
valutare nell’ottica della tutela degli interessi che pertengono alla procedura e,
mediatamente, alla collettività dei creditori. A presidio di che la norma qui in esame
(proprio nel contesto della disciplina del contenuto necessario della motivazione del
provvedimento), stabilisce appunto, per le ipotesi di rinvio ad altro atto, l’onere di
allegazione o trascrizione di quello richiamato, quando questo non sia “conosciuto ne’
ricevuto dal contribuente” (con puntuale rigore lessicale Cass. Sez. 5, Sentenza n.
15842 del 12/07/2006 chiarisce che gli “elementi conoscitivi devono essere forniti
all’interessato non solo tempestivamente -e cioè inserendoli ab origine nel
provvedimento impositivo- ma anche con quel grado di determinatezza ed

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n. 2910).

intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di
difesa”).
Occorre perciò senz’altro convenire con gli argomenti valorizzati da Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 8778 del 04/04/2008 ed in specie con quello che evidenzia che “la
consegna al curatore dei documenti contabili della società non è circostanza rilevante

contenuto del p.v.c., come è da ritenersi assolutamente irrilevante in tal senso altresì
la circostanza che tale verbale sia stato consegnato al fallito, posto che è da escludersi
che tra fallito e curatore sia configurabile un rapporto di immedesimazione o di
rappresentanza così da desumersi con certezza che il p.v.c. consegnato all’uno sia
conosciuto anche dall’altro”.
Alla luce di queste considerazioni, appare del tutto condivisibile la proposta
formulata dal relatore, sicchè non vi è ragione di disporre la cassazione della
pronuncia qui impugnata e, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è
costituita.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014
Il Presidente

ai fini della dimostrazione della conoscenza, da parte del suddetto curatore, del

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