Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7493 del 24/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 24/03/2020), n.7493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17882-2018 proposto da:

D.N.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

UGO TROSO, ANTONIO TROSO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA

PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 311/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCI?,

depositata il 03/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 311 pubblicata il 3.4.18 la Corte d’appello di Lecce ha respinto l’appello di D.N.S. confermando la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda dalla stessa proposta nei confronti dell’Inps e diretta ad ottenere il ricalcolo della pensione di reversibilità, in quanto liquidata senza il computo di 286 settimane di contributi, versati nella gestione coltivatori diretti e riferibili al dante causa;

2. la Corte territoriale, respinta l’eccezione di decadenza sollevata dall’Inps, ha ritenuto che l’Inps avesse liquidato la pensione in conformità alla domanda amministrativa; quest’ultima infatti aveva ad oggetto la liquidazione della pensione di reversibilità nella gestione dei lavoratori dipendenti e non comprendeva anche il periodo contributivo nella gestione coltivatori diretti; ha precisato che la D.N. avrebbe dovuto proporre un’autonoma domanda di supplemento di pensione per poter ottenere l’accredito della contribuzione versata nella gestione lavoratori autonomi;

3. avverso tale sentenza D.N.S. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui ha resistito l’Inps con controricorso;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso la D.N. ha rilevato come la domanda di supplemento costituisca strumento idoneo a richiedere quote di pensione per contribuzione accreditata dopo il pensionamento laddove nel caso di specie, trattandosi di pensione di reversibilità, non vi erano contributi successivi al pensionamento; ha aggiunto che i contributi da CDCM risultavano già accreditati sul conto assicurativo del dante causa ed erano stati inspiegabilmente esclusi dal computo ai fini della pensione e che la domanda di pensione di reversibilità comprende necessariamente la totalità dei contributi versati sulla posizione assicurativa del de cuius, salvo esplicita rinuncia ad una parte della contribuzione, nel caso di specie mancante; ha precisato di avere indicato, nella domanda (Prot. n. 36330 dell’11.2.14) presentata telematicamente tramite il patronato INAS (allegata al presente ricorso), che il marito aveva prestato attività come lavoratore dipendente nell’assicurazione generale obbligatoria e come lavoratore iscritto al fondo speciale; ha sostenuto come la Corte di merito avesse ignorato tale dichiarazione e quindi omesso di valutare un punto decisivo della controversia;

6. il ricorso è inammissibile sotto più profili;

7. anzitutto, in quanto le censure non sono veicolate secondo i vizi elencati nell’art. 360 c.p.c.; come è noto, il giudizio di cassazione è a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; da ciò consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione in riferimento alle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, non collegabile ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito, essendo inesigibile intervento integrativo della Corte per la compiuta formulazione del motivo; (cfr. Cass. n. 18202 del 2008; Sez. 6 n. 11603 del 2018);

8. ove anche si qualificasse la critica come riferita all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorso sarebbe comunque inammissibile in quanto la sentenza impugnata ha preso in esame la domanda amministrativa e ne ha interpretato il contenuto, ritenendo lo stesso come limitato alla domanda di “liquidazione di una pensione nella gestione lavoratori dipendenti, senza che fossero presenti ulteriori elementi per ritenere… la domanda volta a prendere in considerazione il periodo come coltivatore diretto”;

9. il ricorso in esame non reca la trascrizione della domanda in oggetto (non essendo sufficiente l’allegazione al ricorso), ma neppure è censurata, con riferimento agli specifici canoni ermeneutici, l’interpretazione della domanda data dai giudici di appello (Cass. n. 15471 del 2017; n. 25270 del 2011; Cass. n. 18375 del 2006);

10. per le considerazioni svolte il ricorso risulta inammissibile;

11. nessuna pronuncia sulle spese va adottata in ragione della dichiarazione di esonero resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

12. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2020

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