Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7493 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. II, 17/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25688/2019 proposto da:

B.S.A., rappresentato e difeso dall’avv. ROSARIA

TASSINARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato, in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso, il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da B.S.A., cittadino del (OMISSIS), il Decreto n. 3360 del 2019, del Tribunale di Bologna.

Il ricorso è fondato su tre motivi ed è resistito con controricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Bologna.

Quest’ultimo respingeva il ricorso con la decisione oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251/2007, artt. 3 e 5.

La doglianza attiene fondamentalmente alla prospettato errore del Tribunale bolognese, che non avrebbe “applicato nella specie il principio dell’onere della prova attenuato così come affermato dalle S.U. con la sentenza n. 27310 del 2008”.

Parte ricorrente lamenta, altresì il vizio di violazione di legge perchè non è stata svolta corretta valutazione della credibilità del richiedente protezione.

Viene, infine, dedotto anche difetto di motivazione, travisamento dei fatti e omesso esame di fatti decisivi.

Quanto al mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi deve rilevarsi che le prospettate censure eludono l’insegnamento del più recente orientamento per cui “la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il Giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio” (Cass. n.ri 27336/2018 e 14621/2020).

Per di più parte ricorrente tiene presente il detto obbligo di cooperazione istruttoria (che incomberebbe al Giudice, il quale dice che “il ricorrente non ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare”), ma non prospetta alcunchè per attestare quale elemento o profilo istruttorio costitutivo del diritto azionato sia stato prospettato.

La cesura appare, quindi, volta strumentalmente al fine di ottenere inammissibilmente una non più possibile revisione in questa sede del ragionamento decisorio svolto compiutamente dal Giudice del merito.

E tale alcuna rende ancor più inammissibile il motivo in corrispondenza della specifica ratio decidendi del provvedimento gravato che (a p. 4) spiega puntualmente come le dichiarazioni rese “non superano il vaglio attendibilità”.

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia l’erroneità della gravata decisione in punto di non riconoscimento della sussistenza di grave minaccia alla vita per la situazione di violenza indiscriminata nel paese di origine.

Al di là della mera citazione della decisione della Corte di Giustizia C-465/07 e della norma di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il motivo non svolge tuttavia alcuna specifica allegazione, nè risulta indicato alcun parametro normativo processuale alla cui stregua si deduce il preteso vizio.

In effetti, tuttavia, il Tribunale risulta aver valutato col suo provvedimento la situazione del paese di origine del richiedente a mezzo di aggiornate COI (pp. 6, 7) e nulla a contrario deduce specificamente parte ricorrente.

E tanto appare particolarmente grave in considerazione del tipo di violazione solo prospettata e del fatto che la stessa invocata suddetta decisione della CEDU prescrive comunque la ricorrenza di “indici di pericolosità specifica”.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

3.- Con il terzo motivo, in assenza di ogni riferimento al parametro normativo processuale alla cui stregua si deduce il preteso vizio, viene censura la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 5.

La doglianza è svolta in ordine ad un preteso non compiuto esame dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

La censura è svolta inammissibilmente senza la suddetta specificazione del detto riferimento normativo e la questione dei requisiti risulta invero esaminata (v: p. 7) dal decreto del Tribunale di Bologna che esclude la sussistenza di ogni requisito.

Anche tale motivo è, pertanto, inammissibile.

4.- Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile nel suo complesso.

5.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto, non risultando -allo stato – il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte;

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio determinate i Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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