Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7492 del 31/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7492 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 27323-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
MANCINI GENNARO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
OLIVA VINCENZO, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente nonchè contro
EQUITALIA POLIS SPA – già Gestline SpA;

Data pubblicazione: 31/03/2014

- intimata avverso la sentenza n. 128/32/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 25.6.2010, depositata il 24/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CARACCIOLO;
udito per il controricorrente l’Avvocato Oliva Vincenzo che si riporta
agli scritti.

Ric. 2011 n. 27323 sez. MT – ud. 05-02-2014
-2-

05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.68/1612008 della CTP di Caserta che aveva accolto il ricorso di Mancini
Gennaro- ed ha così annullato la cartella di pagamento per IRPEF-ILOR relative agli
anni 1992 e 1995 ed accertate in capo a Mancini Nicola, medio tempore defunto (nel
corso dei processi di appello concernente l’impugnazione degli avvisi di
accertamento, processo nel quale si era poi costituita l’altra erede Gaudino
Domenica) e di cui Mancini Gennaro era divenuto erede
La predetta CTR —dato atto che le sentenze rese sull’impugnazione degli accertamenti
erano passate in giudicato e che la Gaudino Domenica aveva impugnato la
conseguente cartella di pagamento ottenendo pronuncia favorevole, pure passata in
giudicato- evidenziava che la sentenza da ultimo menzionata “estende i suoi effetti
favorevoli anche nei confronti degli altri condebitori, ai sensi dell’art.1306 co.2 cod
civ, e perciò anche nei confronti di Mancini Gennaro. La medesima CTR ha poi
dichiarato “l’avvenuta decadenza della pretesa tributaria da parte dell’A.F., rilevato
che la cartella è stata notificata il 10.7.2007 in violazione dell’art.25 lett.0 del DPR
n.602/1973”
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.1306
cod civ, oltre che sul vizio di insufficiente motivazione della sentenza, quest’ultimo
non coltivato effettivamente nel contesto del motivo) la parte ricorrente si duole che

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Osserva:

il giudice del merito abbia erroneamente applicato alla specie di causa l’istituto
dell’estensione del giudicato, per quanto la cartella di pagamento impugnata dalla
Gaudino Domenica avesse “diverso oggetto e causa petendi”, siccome era intestata al
de cuius (ed era stata annullata proprio perché relativa a soggetto diverso da quello al
quale era stata notificata), mentre quella impugnata nella presente controversia

Il motivo appare fondato ed accoglibile, alla luce della ribadita giurisprudenza di
codesta Corte che ritiene non estensibile il giudicato (“riflesso”) allorché il motivo
dell’accoglimento dell’impugnazione preventivamente proposta da uno dei
coobbligati sia relativo a questioni personali riferite soltanto al condebitore più
diligente (nella specie, l’irregolarità della notifica), per non dire del fatto che il
fondamento normativo dell’estensione riflessa del giudicato non può che essere
riferibile alle pronunce che concernono l’accertamento dell’obbligazione e non
certamente a quelle che concernono l’esecuzione dell’obbligazione già accertata.
In termini Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 276 del 08/01/2013:”Nell’ipotesi di più
soggetti debitori in solido della stessa imposta, uno dei quali soltanto abbia
impugnato l’avviso di accertamento, in applicazione del principio generale di cui
all’art. 1306, secondo comma, cod. civ. in tema di obbligazioni solidali, la definitività
di detto accertamento nei confronti del debitore inerte non preclude a quest’ultimo di
avvalersi del giudicato riduttivo di quel valore formatosi a favore del debitore più
solerte, sia in sede di impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta che non
abbia tenuto conto di tale giudicato, sia invocando il giudicato sopravvenuto al
ricorso nel giudizio promosso avverso l’avviso di liquidazione, sempre che le ragioni
che hanno determinato il giudicato più favorevole non siano personali al condebitore
diligente e che l’interessato non abbia provveduto al pagamento dell’imposta,
consumando così la facoltà di far valere l’eccezione”.
Quanto al secondo motivo (centrato sulla violazione dell’art.2935 cod civ e
dell’art.25 del DPR n.602/1973), con cui l’Agenzia censura la seconda delle rationes
decidendi valorizzate dal giudicante del merito, e cioè la ritenuta decadenza

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risultava intestata al Mancini Gennaro nella sua qualità di erede.

dell’Agenzia dal termine per l’esercizio dell’azione esecutiva, basta qui rilevare (per
evidenziarne la fondatezza) che il titolo esercitato dall’Agenzia medesima risiede
nell’actio iudicati, sì che poi l’azione tendente ad ottenere l’esecuzione dei diritti in
tal modo accertati non può che ritenersi sottoposta all’ordinario termine
prescrizionale e non già al termine decadenziale di cui si è detto (per tutte, si veda

Non resta che cassare la sentenza impugnata e rimettere la causa al giudice del
merito affinché riesamini la questione controversa alla luce dei principi di diritto
dianzi indicati.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 15 luglio 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2014
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11 Presidente

Cass. 25790/2009).

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