Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7492 del 27/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 27/03/2010), n.7492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

LOLLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIGRE’ 37 presso lo studio

dell’avvocato CAFFARELLI FRANCESCO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VINCENZI ANTONIO, giusta mandato a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 73/2 007 della COMMISSIONE TRIBURARIA

REGIONALE di BOLOGNA, del 20/4/07, depositata il 06/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DI IASI Camilla;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione nei confronti della Lolli s.r.l. (che resiste con controricorso, proponendo altresi’ ricorso incidentale condizionato) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Iva per indebita detrazione, avendo l’ufficio riqualificato una serie di transazioni successive come cessione d’azienda, la C.T.R. Emilia Romagna, per quel che in questa sede ancora rileva, sosteneva che, come affermato dalla stessa C.T.R. in altre precedenti sentenze tra le stesse parti, nella specie si era trattato di una cessione di singoli cespiti, non della cessione di un ramo d’azienda, atteso il lungo tempo intercorso tra le varie cessioni, e (“ove occorresse”) alla luce delle altre valutazioni di merito espresse nelle suddette sentenze, da intendersi richiamate.

2. Deve innanzitutto essere disposta la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Il primo motivo del ricorso principale (col quale si deduce violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 124 disp. att. c.p.c., rilevando che i giudici d’appello hanno fondato la decisione richiamando precedenti sentenze intervenute tra le stesse parti senza indicarne gli estremi e senza che fossero prodotte in giudizio con attestazione della mancata impugnazione nei termini) e’ manifestamente infondato, posto che le precedenti sentenze non risultano richiamate nella decisione impugnata se ed in quanto coperte da giudicato (con conseguente relativa preclusione delle questioni), dovendo pertanto escludersi la violazione delle nome indicate nell’epigrafe del motivo in esame (e in ogni caso la rilevanza e la congruenza del relativo quesito di diritto cosi’ come formulato).

Anche il secondo motivo del ricorso principale (col quale si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per assoluta mancanza di motivazione, affermando la nullita’ della sentenza, in quanto fondata sul mero richiamo ad altre sentenze, del cui contenuto viene solo riportato il riferimento al lungo tempo trascorso tra le varie cessioni) risulta manifestamente infondato. Se vero infatti che, in ipotesi di rinvio per relationem ad una sentenza non pronunciata nello stesso processo bensi’, come nella specie, in un diverso processo (anche se eventualmente dal medesimo giudice, sulla stessa questione e/o tra le stesse parti), deve ritenersi che la motivazione che si esaurisca solo nel predetto rinvio e non sia autonoma dalla decisione richiamata sia insufficiente, non potendo obbligarsi le parti a ricercare fuori del processo, nella sentenza oggetto del rinvio, le ragioni della decisione che esse hanno viceversa diritto di conoscere solo attraverso la lettura della sentenza che eventualmente effettui il rinvio, e’ anche vero che la giurisprudenza di questo giudice di legittimita’ ha ritenuto sufficiente la motivazione nella quale il giudice aveva fatto esplicito riferimento ad una propria precedente decisione relativa ad una controversia simile, quando il suddetto il suddetto rinvio non aveva esaurito la motivazione della sentenza (v.

Cass. n. 15949 del 2001).

Tanto premesso, e’ sufficiente rilevare che anche nella specie il rinvio alle altre decisioni non ha esaurito la motivazione della sentenza de qua, in quanto i giudici d’appello hanno ritenuto che si trattasse non di una cessione di azienda bensi’ di singole cessioni sostanzialmente per il fatto che era trascorso un lungo lasso di tempo tra le diverse cessioni prese in considerazione, e poi per le altre valutazioni di merito contenute nelle decisioni citate, valutazioni che, “se occorresse”, devono ritenersi richiamate. Non sembra pertanto trattarsi di un mero rinvio per relationem: la ragione ritenuta idonea a sostenere la decisione e’ stata espressa, e solo ad abundantiam (“se occorresse”) vengono richiamate le ulteriori ragioni poste a base delle sentenze citate. Deve pertanto da escludere la nullita’ della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, potendosi eventualmente configurare una insufficienza della medesima in presenza di una censura specifica e circostanziata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, idonea ad evidenziare in maniera autosufficiente eventuali elementi decisivi emergenti dagli atti e non considerati dai giudici d’appello, censura non proposta nella specie.

Il ricorso principale deve essere pertanto rigettato e il ricorso incidentale, in quanto condizionato, deve ritenersi assorbito. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010

 

 

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