Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7492 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. II, 17/03/2021, (ud. 02/10/2020, dep. 17/03/2021), n.7492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Maria – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10219/2016 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Caio

Mario, 14/A, presso lo studio legale dell’Avv. Eleonora Fiore, e con

l’Avv. Edmondo Speciale, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

cContro

C.S., e V.V.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 1988 /2016 del Tribunale di Siena del

23/2/2016

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/10/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso straordinario per cassazione proposto dal sig. S.A. avverso l’ordinanza del Tribunale di Siena nella parte in cui, dichiarando inammissibile, ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., come proposta la domanda, condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali;

– il sig. S.A. aveva adito il Tribunale di Siena con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., rappresentando che i sig.ri C. e V. nel (OMISSIS) avevano usurpato in spregio del diritto di proprietà condominiale una parte dell’area cortilizia dello stabile, avendo realizzato una staccionata, con l’apposizione di un cancello e l’installazione di lampioni e chiedeva, rilevata l’illegittimità delle appropriazioni, di condannare i convenuti C. e V. alla demolizione delle opere edificate e al ripristino dello stato dei luoghi;

– la causa veniva definita con ordinanza di inammissibilità con la quale il tribunale in persona del g.o.t. designato, qualificava la domanda proposta come domanda possessoria, e rilevava che l’azione possessoria deve essere introdotta con il procedimento cautelare ex art. 669 bis c.p.c., mentre il rito azionato atteneva al procedimento di merito a cognizione sommaria; il tribunale inoltre condannava il ricorrente alla rifusione delle spese a favore dei resistenti;

– la cassazione dell’ordinanza di inammissibilità del rito viene chiesta sulla scorta di ricorso affidato a tre motivi;

– non hanno svolto attività difensiva gli intimati C.S. e V.V..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 134 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., comma 7;

– il ricorrente lamenta la totale assenza di motivazione circa la natura possessoria attribuita nell’ordinanza impugnata alla domanda di merito svolta dal ricorrente;

– con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 703 c.p.c., nonchè degli artt. 1362 e 1363 c.c., degli artt. 1168c.c. e segg., artt. 948c.c. e segg. e dell’art. 111 Cost., comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;

– secondo il ricorrente, il giudice avrebbe travalicato il limite posto dall’art. 112 c.p.c., di non modificare il petitum o la causa petendi nell’attività di qualificazione dei fatti controversi perchè, adito per la difesa della proprietà da altri affermato sul medesimo bene, avrebbe qualificato la domanda non in relazione alla chiaramente dedotta proprietà del bene, ma alla semplice apparenza di un diritto reale in relazione ad una situazione di fatto;

– con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2 e dell’art. 24Cost., comma 2 e art. 112Cost., comma 2 e dell’art. 111 Cost., comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;

– il ricorrente lamenta che la qualificazione dell’azione come possessoria è stata rilevata d’ufficio in prima udienza, e ritiene che il g.o.t. avrebbe dovuto consentire che si sviluppasse il contraddittorio sul punto, assegnando alle parti i termini ex art. 101 c.p.c., comma 2, al fine di chiarire le rispettive posizioni;

– i tre motivi di ricorso attengono tutti la statuizione di inammissibilità pronunciata dal Tribunale e sono a loro volta inammissibili per quanto di seguito considerato;

– ritiene infatti il Collegio che assumano rilievo decisivo le ragioni della dichiarata inammissibilità del rito sommario di cognizione nel caso concretamente esaminato;

– è stato a questo proposito affermato da questa Corte che al di fuori dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, laddove il procedimento sommario di cognizione introdotto dalla parte sia ritenuto dal giudice inammissibile per ragioni diverse e, in particolare, in ragione di una ritenuta incompabilità del rito sommario con l’oggetto della domanda, deve essere disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., comma 3 e non dichiarata l’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., comma 2; in siffatte ipotesi, l’eventuale decisione di inammissibilità della domanda che definisca il processo, non rientrando tra quelle per cui è espressamente prevista dalla legge la dichiarazione di inammissibilità con ordinanza non impugnabile, è di conseguenza appellabile, ovvero, se sia adottata in materia per la quale è escluso il doppio grado di giudizio in virtù di una diversa e specifica disposizione di legge, come per il caso dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., essa è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., o comunque censurabile con lo specifico mezzo di impugnazione specificamente previsto dalla legge (Cass. 18331/2019);

– il Collegio ritiene di assicurare continuità a detto principio e rileva che nel caso di specie il Tribunale di Siena ha dichiarato l’inammissibilità non per l’incompatibilità con il rito collegiale, ma per l’asserita incompatibilità con il ritenuto oggetto possessorio della domanda;

– alla stregua di ciò l’ordinanza impugnata è, in virtù del principio di diritto sopra enunciato, appellabile secondo il regime ordinario delle ordinanze adottate nel rito sommario previsto dall’art. 702 quater c.p.c., al di fuori dei casi in cui la dichiarazione di inammissibilità è adottata ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., comma 2, per l’incompatibilità con i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale;

– peraltro, nel caso di specie non soccorre il principio dell’apparenza trattandosi di decisione relativa a domanda espressamente qualificata come possessoria (sulla quale il tribunale giudica in composizione monocratica) dichiarata inammissibile per la ritenuta incompatibilità “strutturale” con il rito sommario di cognizione;

– il codice prevede, infatti, che avverso le ordinanze in materia possessoria il rimedio tipico sia il reclamo al collegio ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. e, pertanto, neanche da questo punto di vista è prospettabile l’ammissibilità del ricorso straordinario in cassazione;

– va dunque ribadita l’inammissibilità del presente ricorso;

– nulla è, tuttavia, disposto sulle spese di lite in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma 1-bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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